COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della S.S Galcianese avverso esito gara Galcianese – Euro-Style del 16.11.2003 valida per il campionato di seconda categoria ( risultato 0 – 0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della S.S Galcianese avverso esito gara Galcianese – Euro-Style del 16.11.2003 valida per il campionato di seconda categoria ( risultato 0 – 0 ) Con articolato e formalmente corretto reclamo , la soc. Galcianese chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 C.G.S. In particolare la societa’ reclamante rileva come alla stessa abbia partecipato il calciatore FUSILLI Sebastiano malgrado a suo carico fosse pendente una giornata di squalifica residua della decorsa stagione sportiva e relativa alla partecipazione della soc. Euro-Style alla coppa provinciale di terza categoria , fase interprovinciale . Partendo dalla comunicazione della squalifica ( C.U 41 del 24.04.2003 ) , la soc. Galcianese , annota in maniera puntuale e precisa , tutta l’attivita’ svolta dal calciatore tanto da concludere come lo stesso , all’ottava giornata di campionato , fosse in posizione irregolare. Invia proprie controdeduzioni la soc. Euro-Style e , nel confermare come il calciatore Fusilli avesse un residuo di squalifica da scontare nell’attuale stagione sportiva , chiede il rigetto del reclamo in quanto detta squalifica, e’ stata fatta scontare nella prima giornata di Coppa Toscana ( competizione alla quale partecipa in quanto promossa dalla terza alla seconda categoria ) e comunque , anche quando detta squalifica avesse dovuto trovare esecutivita’ in campionato , questo e’ avvenuto in quanto nella gara Euro-Style – Comeana del 26.10.2003 , il calciatore , pur inserito in lista , non ha preso parte alla gara, citando in proposito una decisione di questo stesso Collegio di cui al C.U 26 del 16.01.2003 . Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per i motivi che seguono. Verificata la veridicita’ dei fatti cosi’ come esposti dalla reclamante e peraltro confermati dalla societa’ adita , rimane soltanto di esaminare il merito della vicenda. In proposito deve osservarsi come le norme in materia di “residuo” di squalifiche , si possano definire quantomeno poco chiare stante la molteplicita’ di manifestazioni operanti nella Lega Nazionale Dilettanti (Coppa di terza categoria , Coppa Italia , Coppa Interprovinciale , Campionato di categoria , trasferimenti di calciatori ecc.ecc.) ma , nonostante questo , la Commissione operante , in applicazione del principio sancito dall’art. 17 comma 6 Codice Giustizia Sportiva , si e’ gia’ pronunciata evidenziando come le squalifiche “debbano essere scontate” e non potendo farlo nella competizione in cui sono state comminate (art. 17 comma 3 C.G.S) , stante il passaggio di categoria o altro , le stesse devono essere scontate nella prima gara di campionato . ( in proposito dec. 026/04-cr di cui al C.U 19 del 13.11.2003 reclamo A.S Orciatico ) . A tal proposito non puo’ essere preso in considerazione quanto addotto dalla soc. Euro-Style nelle controdeduzioni essendo intervenute alcune modifiche che stabiliscono( C.U 12/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 31.07.2003 pubblicato in allegato al C.U del Comitato Regionale Toscana n° 8 ) “…..omissis…..la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito in lista e non venga impiegato in campo…..omissis . Riassumendo : Il calciatore Fusilli Sebastiano , avendo da scontare un residuo di squalifica derivante dalla sua partecipazione alla Coppa di terza categoria , non potendo scontare tale punizione nella stessa competizione non piu’ di pertinenza della sua societa’ di appartenenza , avrebbe dovuto scontarla nella prima gara di campionato Zhenit Superga – Euro-Style dove invece partecipa. E cosi’ in tutte le successive gare anche con il semplice inserimento in lista , ad eccezione della gara Maliseti – Euro Style dove il calciatore sconta una giornata di squalifica relativa alla sua espulsione durante la gara Zhenit Superga – Euro-style ( C.U 13 del 02.10.2003 Tutto questo permette di stabilire come nella gara oggetto di contenzioso , il calciatore fosse in posizione irregolare. P.Q.M La C.D in applicazione dell’art. 12 comma 5 let. A) C.G.S , infligge alla soc. Euro-style , la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto indicata con il punteggio di 0/3. Inoltre infligge al calciatore FUSILLI Sebastiano UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Gu8arducci Enrico quale accompagnatore Ufficiale la inibizione fino al 04.01.2004 ed alla societa’ l’qammenda pari a € 50,00. Ordina la restituzione della tassa versata
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