COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della A.S. Marina di Pietrasanta proposto avverso la delibera con la quale il G.S,Regionale ha inflitto la squalifica fino al 21.01.2004 al calciatore Leva Alessandro. ( C.U. n° 18 del 6/11/2003 ) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della A.S. Marina di Pietrasanta proposto avverso la delibera con la quale il G.S,Regionale ha inflitto la squalifica fino al 21.01.2004 al calciatore Leva Alessandro. ( C.U. n° 18 del 6/11/2003 ) . Con il reclamo indicato in epigrafe l’A.S.Marina di Pietrasanta chiede ridursi la sanzione inflitta dal G.S. al proprio calciatore contestando la motivazione posta dal Giudice a sostegno del provvedimento. In particolare rileva la reclamante che la causa dell’incidente è da ricercarsi in un fallo di giuoco, a seguito di una entrata scomposta sulla palla nel tentativo di anticipare l’uscita del portiere avversario effettuata con la testa, e non come indicato dal G.S. con una gomitata; comunque le conseguenze non sono state quelle paventate al momento dell’incidente. A dimostrazione di tale ultimo assunto dichiara non essersi reso necessario l’intervento dall’ambulanza. L’esame degli atti effettuato dalla Commissione rileva come il reclamo proposto appaia del tutto infondato. La lettura del rapporto di gara, così come il supplemento ad esso qui reso, escludono che l’evento violento sia stato causato da un fallo di giuoco, rilevato che il D.G. ha precisato che il portiere avversario ha tolto la palla con “ un intervento pulito” al Leva e che questi ha colpito volontariamente e con violenza il portiere avversario” con un pugno o con una gomitata” come aveva potuto constatare nel voltarsi in direzione dell’accaduto. Aggiunge ancora l’arbitro come egli abbia definito “ gomitata ” il colpo inferto dal Leva avendone avuto indiretta conferma dal Presidente della stessa Società reclamante. In ordine a ciò ritiene la Commissione che sia del tutto ininfluente lo stabilire se l’atto di violenza sia stato causato dall’un colpo o dall’altro, risultando evidenti la volontarietà, la violenza e le conseguenze ( copiosa fuoriuscita di sangue ) del gesto . Ancora del tutto irrilevante appare la circostanza che non si sia reso necessario l’intervento dell’ambulanza dato che, come affermato dal reclamo, il calciatore si è dovuto comunque recare al pronto soccorso . La decisione del G.S. è quindi fondata in ordine ai fatti, quali risultano dal rapporto di gara che, come è noto, costituisce l’unica fonte di prova a disposizione dagli Organi della D.S. secondo il disposto dell’art. 31 ( co.1 ) del vigente Codice di G.S. . La decisione del G.S. appare, peraltro, del tutto immune da censure sotto il profilo della congruità della sanzione risultando essa del tutto conforme a quanto indicato dalla lettera f, co.1, dell’art.14 del già richiamato Codice, apparendo del tutto pretestuosa e ininfluente la affermazione difensiva della reclamante di essersi trattato di “ una semplice ferita “. Una ultima considerazione deve effettuarsi in ordine alla richiesta di audizione incompiutamente posta dalla Società . L’essere ascoltati costituisce un indubbio diritto del reclamante il quale deve farne espressa e specifica richiesta, non subordinabile ad una mera discrezionalità della Commissione, così come tale diritto deve essere esercitato in prima persona dall’istante senza l’ausilio di alcun testimone, circostanza quest’ultima espressamente vietata dalla vigente normativa . P . Q . M . la C.d. delibera di respingere il reclamo disponendo il conseguente incameramento della tassa relativa .
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