COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della U.S Porto Azzurro avverso dec. del G.S provinciale di Livorno. Squalifica CALAFURI Andrea fino al 01.02.2004. ( C.U 16 del 05.11.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della U.S Porto Azzurro avverso dec. del G.S provinciale di Livorno. Squalifica CALAFURI Andrea fino al 01.02.2004. ( C.U 16 del 05.11.2003) Ritenendo eccessiva la sanzione in oggetto indicata assunta dal G.S provinciale di Livorno nei confronto del calciatore Calafuri , la soc. Porto azzurro reclama chiedendone la riduzione. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Osserva il collegio come i reclami in secondo grado , debbano essere proposti entro il Decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U con il quale e’ stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Nel caso che occupa , la decisone e’ stata resa nota con il C.U 16 del 05.11.2003 e pertanto un eventuale reclamo doveva essere inoltrato entro il giorno 15.11.2003 e non il 18.11.2003 come in realta’ avvenuto P.Q,M La Commissione Disciplinare in base al combinato disposto degli art.li 29 comma 9 , 34 comma 6 e 42 comma 5 dichiara il reclamo inammissibile , ordinando il trattenimento della tassa relativa.
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