COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 23 del 12/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D RECLAMO DELL’A.S. GERACI AVVERSO REGOLARITA’ GARA BARBERINO MUGELLO/GERACI DEL 21.11.2003 (6-5)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 23 del 12/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D RECLAMO DELL'A.S. GERACI AVVERSO REGOLARITA' GARA BARBERINO MUGELLO/GERACI DEL 21.11.2003 (6-5) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.21 del 27.11.2003; -con telegramma in data 22.11.2003 l'A.S. Geraci preannunciava reclamo avverso la regolarita' della gara Barberino Mugello/Geraci del 21.11. 2003. Osserva questo Giudice che non avendo la predetta Societa' inoltrato i motivi del reclamo che, a norma dell'art.24 n.5 del Codice di Giustizia Sportiva, devono peraltro essere inviati entro il 7' giorno successivo a quello in cui si e' svolta la gara, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.24 n.5 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il telegramma, il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Geraci di Firenze. Ordina addebitarsi la relativa tassa.
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