COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA Reclamo della U.S Massetana avverso esito gara Orlando Guasticce – Massetana del 02.11.2003 valida per il campionato di Eccellenza (risultato 2 – 2 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Reclamo della U.S Massetana avverso esito gara Orlando Guasticce – Massetana del 02.11.2003 valida per il campionato di Eccellenza (risultato 2 – 2 )
Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la U.S Massetana , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S , sostenendo la irregolare partecipazione allo stesso, del calciatore Bergamo Enrico , schierato dalla soc. Orlando Guasticce , malgrado a suo carico fosse pendente una squalifica .
In particolare la reclamante , pone l’accento , sulla nuova formulazione dell’art. 17 comma 3 C.G.S citando altresi’ sentenze di questa stessa Commissione che potrebbero , a suo dire , rafforzare quanto richiesto.
Premesso che le sentenze citate non possono essere prese ad esempio in quanto tutte riferibili alla decorsa stagione sportiva quando erano operanti norme diverse , la Commissione esaminati gli atti , comprese le controdeduzioni inviate dalla soc. Guasticce , decide di accogliere il reclamo per le considerazioni che seguono
1)- Al calciatore Bergamo Enrico con il C.U 10 del 11.09.2003 , quando militava nella soc. Santacrocese , venivano comminate due giornate di squalifica , relativamente alla sua partecipazione alla Coppa Italia di Prima categoria. Di queste solo una veniva scontata.
2)-In data 31.10.2003 , il Bergamo veniva tesserato dalla soc. Orlando Guasticce che aveva gia’ terminato il proprio percorso nella Coppa Italia e partecipava alla gara di campionato in oggetto indicata.
Il Collegio osserva , come il gravame, debba essere esaminato alla luce della nuova formulazione dell’art. 17 comma 6 del C.G.S. .
Il comma 6 citato costituisce una deroga specifica a quanto stabilito dal precedente comma 3, e prevede che, nel caso in cui il calciatore colpito da squalifica abbia cambiato società, la sanzione o il residuo di sanzione debba essere scontato nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza.
Nel caso in esame il calciatore Bergamo ha cambiato società (dalla Santacrocese alla Orlando Guasticce), e avrebbe dovuto scontare la squalifica alla prima gara utile dopo il tesseramento , nella prima squadra , quella appunto oggetto di contenzioso.
P.Q.M
La C.D in applicazione del combinato disposto di cui agli art.li 17 comma 6 e 2 comma 5 C.G.S , infligge , alla soc. Orlando Guasticce , la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 . Inoltre infligge al calciatore Bergamo Enrico UNA ulteriore giornata di squalifica , al dirigente accompagnatore CRISTOFANI Paolo la inibizione fino al 18 gennaio 2004 ed alla soc. l’ammenda di 150,00 Euro.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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