COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo proposto dal G.S. Pro Livorno 1909 avverso la decisione del G.S. Regionale che ha sanzionato con la squalifica per quattro giornate il calciatore Pozzi Alessandro ed inflitto la ammenda di € 70 alla Società .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo proposto dal G.S. Pro Livorno 1909 avverso la decisione del G.S. Regionale che ha sanzionato con la squalifica per quattro giornate il calciatore Pozzi Alessandro ed inflitto la ammenda di € 70 alla Società . ( C.U. n° 20 del 20.11.2003 ) Con il reclamo indicato in epigrafe, qui pervenuto tramite il G.S. di II grado soltanto in data 9/12/2003, il G.S. Pro Livorno contesta le sanzioni inflitte dal G.S. Regionale fornendo la propria versione dell’andamento della gara, nonché della direzione arbitrale, attraverso l’uso di frasi ed espressioni che, certamente, non rientrano nell’ambito di una corretta normale dialettica. Questi i fatti : motiva il G.S. il provvedimento disciplinare addebitando alla Società il comportamento offensivo e minaccioso verso il D.G. tenuto dai sostenitori della reclamante a fine gara, per quanto riguarda l’ammenda, mentre la sanzione a carico del calciatore è la conseguenza delle offese rivolte all’arbitro – reiterate a fine gara – a seguito della espulsione per aver ricevuto una doppia ammonizione . Le richieste conclusive della Società consistono nella “ ripetizione della gara nonché nell’annullamento del pene comminate “. Per quanto concerne la prima richiesta sostiene la Società istante che la gara è stata falsata a seguito della mancata espulsione da parte del D.G. di un calciatore della squadra avversaria, ultimo uomo in difesa, che, dapprima, spostava lateralmente il calciatore del G.S. Livorno Capecchi, lanciato a rete, quindi, non essendo riuscito a fermarlo, lo colpiva “ in maniera chiara ed inequivocabile, volontariamente con un pugno al naso, stendendolo “ . Con riferimento al comportamento tenuto dal calciatore Pozzi la reclamante ne giustifica il comportamento ritenendo “ giusta “ la protesta di questi , recata assieme al capitano, nei confronti del D.G., anche se tale comportamento ha costituito la causa dell’espulsione . Esclude comunque che il calciatore abbia rivolto frasi di minaccia nei confronti del D.G. . Esaminati gli atti ed ascoltato il legale rappresentante della Società, che aveva richiesto di essere udito, la Commissione ritiene inaccoglibile il reclamo . Infatti la richiesta di ripetizione della gara non può essere accolta ostandovi un preciso dettato della normativa che regola l’attività degli Organi della Giustizia Sportiva : l’unica norma che regola la possibilità di disporre la ripetizione della gara è quella recata dalla lettera c) del comma 4 dell’art.12 del C.di G.S. la quale prevede tale ipotesi unicamente nei confronti di fatti, verificatisi nel corso di una gara, “…..che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici….” Nel caso di specie non risulta essersi verificata tale evenienza rientrando la valutazione del fallo, la possibilità dell’adozione di un provvedimento di espulsione, nelle valutazioni esclusivamente di carattere tecnico e di perciò stesso di esclusiva competenza arbitrale. Ad ulteriore conferma di quanto sopra si rileva che il G.S. , che giudica in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, nulla ha eccepito in merito (art.24, comma 3). In riferimento alla sanzione comminata al calciatore rileva questo Giudice come la sanzione inflitta appaia esattamente commisurata ai comportamenti tenuti dallo stesso dato che l’espulsione comporta, comunque, una giornata di squalifica, cui devono sommarsi altre due giornate per le offese e un’ulteriore giornata per la reiterazione delle stesse a fine gara, ad oltre mezz’ora di distanza dal primo episodio . P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il gravame dovendosi incamerare la relativa tassa . Inoltre rilevato il contenuto del reclamo con esplicito riferimento alle frasi ed agli aggettivi usati ritiene doversi disporre il rinvio degli atti alla Procura Federale al fine di rilevare la eventuale violazione di quanto disposto dall’art. 1 del C.di G. S. .
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