COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo Calciatore Fibbi Tommaso (Vacchereccia) Avverso Squalifica Di 4 Gg. (C.U. N° 20 Del 20112003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo Calciatore Fibbi Tommaso (Vacchereccia) Avverso Squalifica Di 4 Gg. (C.U. N° 20 Del 20112003) Reclama in proprio il calciatore Fibbi Tommaso (Vacchereccia) avverso il provvedimento in epigrafe comminato dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Col pallone non a distanza di giuoco colpiva con un pugno al volto un avversario ferendolo al labbro con prolungata uscita di sangue”. Il reclamante contesta la decisione e chiede una riduzione asserendo di non aver colpito l’avversario con un pugno, ma con una gomitata, in azione di gioco ed in reazione ad un pugno subito. La C.D. esaminati gli acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Invero l’arbitro nel supplemento, fonte di prova privilegiata, conferma quanto già oggetto di rapporto. In particolare il D.G. riferisce che l’episodio si è svolto lontano dall’azione e che il D.G. stava tenendo d’occhio il Fibbi ed il suo avversario poiché stavano già da tempo provocandosi a vicenda, ed esclude che il Fibbi abbia reagito ad un colpo ricevuto, ma conferma l’episodio come descritto nel rapporto gara. Quanto all’entità della sanzione si ricorda la recente introduzione nel CGS dell’aggravante di cui all’art.14 lett. F, che prevede una sanzione minima di quattro giornate in caso di condotta di particolare violenza e gravità. Come già detto in altre delibere la valutazione della condotta attiene al Giudice, che nel caso di specie ha considerato “di particolare gravità” quella ascritta al Fibbi, che, si ricorda ha provocato all’avversario conseguenze fisiche e fuoriuscita di sangue. Detta valutazione non sembra suscettibile di valutazione diversa da parte di questa C.D. che pertanto conferma la prima pronuncia. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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