COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della Società U.S.Aurora di Pitigliano avverso le seguenti sanzioni:
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Reclamo della Società U.S.Aurora di Pitigliano avverso le seguenti sanzioni:
1) inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 5/12/03 a carico del dirigente sig. Biondi Mauro;
2) ammenda di €.82,00 alla citata Società per cancelli d’accesso al recinto spogliatoi aperti ed incustoditi che consentono ad estranei di accedervi.
In via preliminare la C.D. rileva come il reclamo della Società Aurora sia stato indirizzato ad un Organo giudicante incompetente; infatti il gravame, con lettera 11/11/2003, risulta inviato al Giudice di II grado che, come dovrebbe essere noto, è competente per il settore giovanile mentre, nel caso di specie, la sanzione riguarda il settore dilettanti per cui è competente la Commissione Disciplinare.
Comunque, in data 9/12/03, il reclamo è giunto al Collegio ed è stato esaminato all’udienza del 12/12/03.
Nel merito la C.D. rileva come il primo motivo di gravame debba essere giudicato inammissibile perchè l’entità della sanzione non è reclamabile in quanto inferiore a gg.30.( art. 41 comma 3 CGS)
Per quanto attiene il secondo motivo di reclamo, la C.D., esaminati gli atti ufficiali, respinge lo stesso in quanto la versione del D.G., come è noto, forma prova privilegiata in mancanza di riscontri oggettivi che possano indurre l’Organo giudicante ad interpretate l’assunto arbitrale in modo diverso.
P.Q.M.
La C.D. dichiara inammissibile il reclamo nella parte inerente il dirigente sig. Biondi Mauro e respinge lo stesso nella parte relativa alla sanzione pecuniaria.
Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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