COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo U.S. Fornaci Avverso Squalifica Per 4 Giornate Calciatore Alberigi Piero (C.U. N° 20 Del 27112003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo U.S. Fornaci Avverso Squalifica Per 4 Giornate Calciatore Alberigi Piero (C.U. N° 20 Del 27112003) Reclama L’ U.S. Fornaci avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Lucca con la seguente motivazione: “ Espulso per aver colpito al volto con un pugno un avversario, alla notifica offendeva il D.G.”. La reclamante nel chiedere la riduzione delle sanzione sostiene che il calciatore abbia solo reagito verbalmente ad una gomitata ricevuta in azione di gioco senza aver sferrato pugno alcuno, ammette altresì l’espressione irriguardosa. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso decide di respingere il reclamo. Va innanzitutto premesso come le recenti modifiche del C.G.S. abbiano introdotto all’art. 14 lett. F una aggravante specifica “in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità”. Tale aggravante prevede che la squalifica comminata non possa essere inferiore alle quattro giornate. E’ rimessa al prudente apprezzamento del Giudice la gradazione della sanzione, e la valutazione della “particolare gravità” o della “particolare violenza”, pur partendo sempre da criteri oggettivi, quali la fuoriuscita di sangue, la impossibilità per l’avversario colpito di non proseguire la gara, le modalità con cui l’atto di violenza viene perpetrato etc. In questa ottica la sanzione comminata all’Alberigi appare anche mite, avendo evidentemente ritenuto il primo giudice di non applicare l’aggravante suddetta per il pugno al volto non in azione di gioco, così come riportato dal rapporto arbitrale che, lo ricordiamo costituisce fonte di prova privilegiata. Alla sanzione per gioco violento è stata assommata quella usuale per l’offesa all’arbitro (che non è contestata neppure dalla reclamante), ditalchè la sanzione appare non modificabile. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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