COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Reclamo della A.S Lastrigiana avverso esito della gara San Miniato – Lastrigiana del 19.11.2003 valida per il campionato Juniores Regionale (risultato 4 – 3 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 24 del 18/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Reclamo della A.S Lastrigiana avverso esito della gara San Miniato – Lastrigiana del 19.11.2003 valida per il campionato Juniores Regionale (risultato 4 – 3 ) Evidenziando la presenza nella distinta della gara in oggetto indicata , del calciatore Parri Stefano nato il 07.10.1983 , indicato con il numero 12 , la A.S Lastrigiana chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in quanto l’eta’ del calciatore , non gli permetteva di partecipare al campionato juniores Regionale avendo , il C.R.Toscana , stabilito che a detta competizione possono partecipare calciatori nati dal 1° gennaio 1985 in poi e due fuoriquota nati dal 1° gennaio 1984 in poi ( Vedasi in proposito C.U 1 del 3.7.2003.) Invia proprie controdeduzioni la soc. San Miniato chiedendo il rigetto del gravame in quanto il Parri Stefano non e’ nato il 7.10.1983 ma bensi’ il 7.10.1987. L’averlo indicato come nato nel 1983 si e’ trattato di un mero errore compiuto dal dirigente accompagnatore durante la compilazione delle note gara. Invia in proposito una serie di documenti , fra cui la carta di identita’ indicata dalla reclamante , dai quali e possibile evincere come l’esatta data di nascita sia il 7.10.1087. per ultimo sostiene che il calciatore , pur indicato in lista , non e’ stato impiegato neppure per un solo minuto. Il reclamo e’ privo di pregio e merita di essere respinto. L’esame dei documenti personali del calciatore Parri Stefano ( Carta di identita’ , tessera FIGC n° 502226 , certificato contestuale di stato di famiglia ) , evidenziano come lo stesso sia effettivamente nato il 7 ottobre 1987 . L’averlo indicato come nato nel 1983 si e’ trattato di un evidente errore che non determina la perdita della gara trattandosi di un “adempimento formale”. (art.lo 12 comma 6 lettera c). P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando nel contempo il trattenimento della tassa relativa . Inoltre determina la inibizione del sig. Beconcini Sauro, quale dirigente accompagnatore , fino al 18 gennaio 2004 ed alla soc. San Miniato l’ammenda pari a 104,00 euro.
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