COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria RECLAMO DEL G.S.NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA MIGLIARINO/NINFEA TORRELAGHESE DEL 14.12.2003 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria RECLAMO DEL G.S.NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO REGOLARITA' GARA MIGLIARINO/NINFEA TORRELAGHESE DEL 14.12.2003 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 24 del 18.12.2003; -propone reclamo il G.S. Ninfea Torrelaghese chiedendo la non omologazione della gara Migliarino/Ninfea Torrelaghese disputata il 14.12.2003, per errore tecnico commesso dal Direttore di gara il quale, dopo aver ammonito per fallo in azione di gioco il calciatore n.11 della Societa' Ninfea Torrelaghese decretava poi l'espulsione del n.10 per somma di ammonizione credendolo erroneamente gia' ammonito. Il reclamo e' infondato e va quindi respinto. L'art.24 n.3 C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarita' dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita' tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. La conseguenza e' che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo il quale pertanto non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione del le Regole tecniche o meno; a meno che l'arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico (vedi ad es.C.A.F. decisione n.22 del 11.3.1999). Nel caso in esame l'arbitro non ha ammesso un proprio errore tecnico: ha semplicemente riferito i motivi dell'espulsione di un giocatore per doppia ammonizione (1' ammonizione al 25' del p.t., 2' ammonizione ed espulsione al 20' del s.t .). Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Ninfea Torrelaghese di Torre del Lago (Lucca) ed ordina addebitarsi la relativa tassa.
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