COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria RECLAMO DELL’U.S. ALTOPASCIO MARGINONE AVVERSO REGOLERITA’ GARA MARIO MICHELI/ALTOPASCIO MARGINONE DEL 14.12.2003 (1-0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria RECLAMO DELL'U.S. ALTOPASCIO MARGINONE AVVERSO REGOLERITA' GARA MARIO MICHELI/ALTOPASCIO MARGINONE DEL 14.12.2003 (1-0) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.24 del 18.12.2003; -l'U.S. Altopascio Marginone, in relazione alla gara Mario Micheli/Altopascio Marginone del 14.12.2003, valevole per il Campionato di 2' Categoria, chiede infliggersi all'A.C. Mario Micheli la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, non avendo questa ottemperato all'obbligo di impiegare per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dall'1.1.1982 e almeno uno nato dall'1.1.1981, contravvenendo cosi' alle disposizioni di cui al C.U. n.1 del 3.7.2003. Il reclamo e' fondato e va accolto. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita Mario Micheli/Altopascio Marginone, la squadra di casa e' restata in campo al 42' del s.t. con solo due giocatori nati dall'1.1.1982 in poi, in violazione della normativa, pubblicata sul C.U. n.1 del 3.7.2003 del Comitato Regionale Toscana e valevole per la stagione sportiva 2003/2004, che fa obbligo alle Societa' di impiegare fin dall'inizio e per tutta la durata della gara, anche un giocatore nato dall'1.1.1981. E' questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformita' alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell'art.34 bis delle N orme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come in epigrafe proposto dall'U.S. Altopascio Marginone di Marginone (Lucca) infliggendo all' A.C. Mario Micheli la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Dispone non addebitarsi la tassa.
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