COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE Reclamo del G.S. Pian di S.Bartolo ( calcio a cinque ) avverso la decisione del G.S:Regionale che ha squalificato per cinque giornate il calciatore Bucciardini Simone . ( C. U. n° 22 del 4/12/2003 ) .
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
Reclamo del G.S. Pian di S.Bartolo ( calcio a cinque ) avverso la decisione del G.S:Regionale che ha squalificato per cinque giornate il calciatore Bucciardini Simone .
( C. U. n° 22 del 4/12/2003 ) .
“Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G.. Recatosi sugli spalti minacciava il medesimo. Sanzione aggravata perché capitano. “
Con tale motivazione il G.S. regionale ha sanzionato il comportamento tenuto dal calciatore in occasione della gara Floriagafir Bellariva - G.S.Pian di S. Bartolo, disputata in data 28/11/2003 .
Il provvedimento disciplinare viene contestato dalla Società di appartenenza del calciatore unicamente sul punto delle minacce profferite dal tesserato nei confronti del D.G. dagli spalti, circostanza questa che viene esclusa dal Presidente della Società il quale afferma di aver personalmente accompagnato il calciatore negli spogliatoi subito dopo la espulsione dal campo per cui non può essersi soffermato sugli spalti .
Premette la Commissione che i provvedimenti sanzionatori vengono presi dagli organi della disciplina sportiva unicamente sulla base dei rapporti degli ufficiali di gara ( art. 31 del C.di G.S. ) con esclusione quindi della prova testimoniale, ammessa solo nel caso di illecito sportivo ( v. art. 37 c.5 ) .
La dichiarazione resa dal Presidente della società reclamante non può, per tale motivo, essere presa in considerazione agli effetti del presente giudizio dovendosi nel contempo far rilevare come l’arbitro, opportunamente interpellato, abbia affermato di essere senza dubbio il calciatore Bucciardini l’autore delle minacce provenienti dalla tribuna per averlo identificato attraverso il numero posto sulla maglia, dato che il calciatore si è ivi recato ancora in tenuta di giuoco .
Il provvedimento impugnato è quindi del tutto conforme alle risultanze degli atti di gara ed appare altresì esattamente commisurato alle infrazioni contestate : espulsione, offese, minacce il tutto aggravato dalla qualifica rivestita, con la conseguenza che esso non può essere accolto
Ancora una volta, inoltre la C.D. deve far rilevare come la richiesta di audizione, costituendo diritto pieno del reclamante, deve essere richiesta esplicitamente e, perché sia accolta, non può essere lasciata alla facoltà o alla discrezione della Commissione .
P . Q . M .
la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo, di conseguenza, la acquisizione della relativa tassa .
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