COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE Reclamo della soc. Geraci Firenze avverso esito gara Barberino – Geraci del 21.11.2003 valida per il campionato di calcio a cinque serie “ D “ girone “ C ”
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 25 del 30/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
Reclamo della soc. Geraci Firenze avverso esito gara Barberino – Geraci del 21.11.2003 valida per il campionato di calcio a cinque serie “ D “ girone “ C ”
Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara del calciatore Galgano Giorgio , schierato , a suo dire , dalla soc. Barberino malgrado squalificato , la societa’ Geraci chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva.
Allega al reclamo, in copia realizzata su una precedente , la distinta calciatori della soc. Barberino.
Niente ha controdedotto la soc. adita malgrado ritualmente avvisata.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto.
L’esame degli atti gara , rapporto arbitrale con allegate le distinte gara , che com’e’ noto costituiscono gli unici documenti ufficiali su cui si basa il procedimento sportivo , dimostrano come il calciatore Galgano Giorgio , non sia presente fra i calciatori schierati dalla soc. Barberino
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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