COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA Reclamo dell’ U.S. Galleno Calcio avverso alla squalifica fino al 27/03/2004 inflitta al calciatore Bagagli Luca (C.U. n. 21 del 27/11/2003)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Reclamo dell’ U.S. Galleno Calcio avverso alla squalifica fino al 27/03/2004 inflitta al calciatore Bagagli Luca (C.U. n. 21 del 27/11/2003)
Il G.S. motivava la sanzione applicata ancorandola agli atti offensivi e violenti commesso dal Geraci, nel corso della competizione disputata in data 23/11/2003 contro la società Orlando Guasticce:
“Offendeva il D.G. e, di poi, con le mani lo spingeva sul petto facendolo indietreggiare di alcuni metri.”
Ricorre l’impugnante sostenendo che il contatto fosse da imputare all’impeto della corsa con la quale il giovane portiere avrebbe inseguito il D.G., al solo fine di protestare per la convalida di una rete subita, ed al fondo bagnato che avrebbe impedito un tempestivo arresto. La società inoltre, pur non contestando le frasi ingiuriose annotate nel rapporto di gara, richiama l’attenzione sul comportamento corretto e leale del calciatore durante i nove anni di attività chiedendo pertanto una riduzione della sanzione irrogata.
La ricostruzione fornita non appare credibile.
Le controdeduzioni successivamente fornite dal D.G. appaiono precise nel descrivere le modalità di esecuzione dei fatti. Entrambi i soggetti si trovavano - fermi - a ridosso del centrocampo, ed il Bagagli, dopo aver pronunciato frasi ingiuriose, avrebbe spinto in modo non violento il D.G. costringendolo ad indietreggiare di qualche metro.
La sanzione risulta pertanto, anche in considerazione delle deduzioni difensive complessivamente considerate dal Giudice Sportivo nella sua determinazione, corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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