COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo Presentato Dall’u.S. Aurora Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Grosseto Che Ha Squalificato Il Sig. Falsetti Davide Fino Al 28.06.2006. C.U. N° 15 Del 29.10.2003
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Reclamo Presentato Dall’u.S. Aurora Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Grosseto Che Ha Squalificato Il Sig. Falsetti Davide Fino Al 28.06.2006. C.U. N° 15 Del 29.10.2003
Il Giudice Sportivo Provinciale di Grosseto squalificava fino al 28.6.2006 il calciatore Falsetti Davide poiché espulso per comportamento violento verso un calciatore avversario, alla notifica teneva comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del D.G., quindi, nel momento in cui quest’ultimo subiva le proteste di altri tesserati della società Aurora Pitigliano che lo accerchiavano all’altezza della linea mediana del campo, il Falsetti, seguito visivamente dal D.G., colpiva da tergo il D.G. con un calcio (con la punta della scarpa) raggiungendolo all’anca sinistra provocandogli forte e intenso dolore e rossore che si protaeva per circa un’ora; quindi si allontanava scappando verso gli spogliatoi.
Il tutto accadeva nel corso dell’incontro U.S. Aurora Pitigliano / Pol. Roselle del giorno 8.10.2003.
Contro la decisione del Giudice Sportivo la società propone uno stringatissimo reclamo, richiedendo altresì l’audizione personale, ed indicando in una precaria situazione del calciatore il motivo del “gesto inconsulto”.
Convocata per la sessione odierna, la società attribuisce il gesto del Falsetti ad un atto di stizza più che di violenza, evidenziando che il calcio non ha raggiunto l’arbitro. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione.
In sede istruttoria questa C.D. richiedeva al D.G. un supplemento di rapporto, che nulla di nuovo aggiungeva a quanto evidenziato negli atti di gara, stante anche l’estrema sintesi del reclamo proposto.
Questa Commissione Disciplinare, alla luce degli atti, ritiene che il reclamo possa essere accolto.
Non esiste alcun dubbio sulla circostanza che il Falsetti abbia colpito il D.G.. L’arbitro descrive con precisione il gesto e le sue conseguenze, spiegando anche come abbia seguito visivamente il calciatore nei momenti propedeutici al gesto.
Dubbia appare la tesi della reclamante che vuole attribuire il calcio ad un gesto di mera stizza; infatti non va dimenticato il contorno di frasi minacciose proferite all’arbitro, già riportate negli atti di gara.
Rileva, però, il Collegio, che la sanzione comminata dal Primo Giudice, alla luce anche di quanto indicato all’odierna udienza, appaia relativamente severa.
Il deprecabilissimo gesto si è esaurito in un solo momento, il calciatore si è allontanato subito dopo, e sebbene – come indicato - non possa essere accolta la tesi del gesto di stizza, senz’altro non c’era la volontà di creare seri e persistenti danni fisici all’arbitro (il Falsetti lo avrebbe colpito diversamente).
In altri termini, nell’annoverare il gesto fra quelli di carattere senz’altro violento, una sorta di graduazione dei vari atti violenti che possono essere commessi fa ritenere a questo Collegio che la dinamica dell’evento lasci un certo margine per poter ridurre la sanzione comminata.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al Falsetti Davide al 29.04.2005. Dispone la restituzione della tassa.
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