COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della soc. Viola Club Romito avverso esito gara Viola Club Romito – Sporting 2000 del 30.11.2003 valida per il campionato di terza categoria . (risultato 0 – 3 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della soc. Viola Club Romito avverso esito gara Viola Club Romito – Sporting 2000 del 30.11.2003 valida per il campionato di terza categoria . (risultato 0 – 3 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Viola Club Romito , chiede di vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 in relazione all’art. 17 commi 3 e 6 C.G.S. Sostiene infatti la reclamante , come la partecipazione alla gara del calciatore Grassini Leonardo sia da ritenersi irregolare in quanto a carico dello stesso erano ancora pendenti 2 gg di squalifica rimediate in coppa toscana , quando militava nella soc. S.Frediano ( C.U 10 del 11.09.2003 ) Secondo la reclamante , il trasferimento del calciatore , alla soc Sporting 2000 , che non ha partite di Coppa Toscana da disputare essendo in terza categoria , fa si che debba trovare applicazione la nuova e attuale formulazione dell’art. 17 comma 6 C.G.S che testualmente recita (…..omissis….. nel caso in Cui il calciatore colpito da squalifica abbia cambiato societa’ anche nel corso della stagione , la squalifica e’ scontata , in deroga al comma 3 ,per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova societa’ di appartenenza……omissis….) Niente ha controdedotto la soc. Sporting 2000 malgrado ritualmente avvisata A parere della Commissione il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Tale convincimento trae la sua origine dall’esame degli articoli del Codice di Giustizia sportiva che interessano e cioe’ il 17 ed il 14 . Non vi e’ nessun dubbio sulla formulazione della prima parte dell’art. 17 comma 3 ( Il calciatore , colpito da squalifica per una o piu’ giornate di gara , deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra in cui militava quando e’ avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento salvo quanto previsto nel comma 6. ) Il comma 6 , nella sua prima parte , da indicazioni circa le squalifiche non scontate nella stagione sportiva ma nella seconda parte fa una precisazione in merito ai calciatori trasferiti . Quest’ultimi in deroga al citato comma 3 , devono scontare la squalifica nelle gare ufficiali della nuova societa’ di appartenenza. L’ulteriore formulazione del comma 3 dell’art. 17 che rimanda all’art. 14 comma 10 , non fa che rafforzare il convincimento atteso che la stessa soc. Sportimg 2000 , non disputa partite di Coppa Toscana . Tutto cio’ premesso , nella gara in questione , il calciatore risultava in posizione irregolare. P.Q.M La Commissione Disciplinare , in applicazione del combinato disposto dell’art. 17 comma 6 e 12 comma 5 , infligge alla soc. Sporting 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 . inoltre infligge al calciatore Grassini Leonardo una ulteriore giornata di squalifica , al sig. Seppia Piero la inibizione fino al 15 Febbraio 2004 ed alla soc. l’ammenda pari a 54,00 euro. Ordina la restituzione della tassa versata.
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