COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 061/04sa.Deferimento della Società S.S. IDEAL CLUB INCISA, in persona del Presidente pro- tempore e del calciatore MORANDI Andrea, per art. 1, comma 1 Codice di G.S. e della medesima società, per art. 2, comma 4 C. di G. S.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 061/04sa.Deferimento della Società S.S. IDEAL CLUB INCISA, in persona del Presidente pro- tempore e del calciatore MORANDI Andrea, per art. 1, comma 1 Codice di G.S. e della medesima società, per art. 2, comma 4 C. di G. S.- Con atto del Presidente del Comitato Regionale, inoltrato a questa CD, è stato disposto il deferimento della Società IDEAL Club Incisa e del giocatore Morandi Andrea, per rispondere, il tesserato della violazione dell’art. 1 comma 1 C. di G. S. e la indicata Società per avere impiegato il predetto giocatore in sette gare ufficiali (quattro di Coppa Toscana e tre del campionato di 1^ Categoria) non avendo titolo a parteciparvi, in quanto non tesserato per detto sodalizio. Con il deferimento il Presidente del CRT evidenziava come era pervenuto esposto della A. S. Calcio Virtus Poggibonsi (all’uopo allegato) con il quale si rappresentava come il mancato tesseramento del giocatore fosse già stato accertato e sanzionato dalla Commissione Disciplinare Com. Tosc. ( cfr. C.U. nr. 19 del 13 novembre 2003 di questo Comitato), in esito a reclamo della U. S. Vicchio, assegnando la vittoria a detta reclamante appunto per la indebita partecipazione del calciatore Morandi all’incontro tra il Vicchio e la Ideal Incisa; partecipazione senza titolo dell’atleta che si era ripetuta nella gara che riguardava direttamente il Virtus Poggibonsi del 28 settembre 2003. L’atto di deferimento - in esito ad accertamenti cartolari (oggi acquisiti al presente fascicolo i relativi atti gara) individuava ben sette incontri sostenuti dalla Ideal Club Incisa con la situazione irregolare sopra specificata, ed, in dettaglio: per la Coppa Toscana, quelle con la Grevigiana (6.9.03), con la Olimpia Palazzolo (21.9.03), con il Mercatale (1.10.03), ancora con il Mercatale (15.10.03); per il Campionato di I^ Categoria, gli incontri con il Virtus Poggibonsi (28.9.03), con la Bucinese ( 5.10.03), con il Luco (12.10.03).- Rinviati dinanzi a questa C.D. per la trattazione del caso, con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, in data 9 gennaio 2004, si presentavano il tesserato deferito, ed il Presidente pro-tempore della S.S. Ideal Club Incisa, in rappresentanza della Società, assistiti dai rispettivi legali, i quali, entrambi formulavano varie eccezioni in rito, chiedendo pedissequamente la declaratoria di inammissibilità/ nullità/invalidità/perenzione dell’instaurato procedimento. In particolare, veniva dedotta la mancata notifica della “formale contestazione” da parte del Soggetto federale deputato; l’addebito disciplinare, così come pervenuto agli incolpati, sarebbe stato formulato dalla stessa Commissione Disciplinare, organo giudicante ed, in quanto tale, spogliatosi della necessaria terzietà tra l’ente a cui è rimessa la funzione di accusa ed i soggetti deferiti; la chiamata in giudizio sarebbe comunque tardiva, in quanto anche per il procedimento per irregolare posizione del tesserato attivato da Organo federale - e non già dalla società controinteressata - sarebbe vigente e cogente il termine di giorni 15 dalla data dell’incontro la cui regolarità è viziata, ai sensi degli artt. 25, punto 5 e 42 del CDS, ampiamente perfezionatosi nel caso di specie. Pur ritenendo assorbenti tali questioni , nel merito, i medesimi difensori deducevano la buona fede della Società ed, in particolare, del calciatore, incorso/i in mero errore dovuto a leggerezza/negligenza, con atteggiamenti soggettivi colposi e non già riconducibili ai profili della violazione della lealtà e probità sportiva, come contestati ai sensi dell’art. 1 comma 1 CDS; concludevano con il richiamare la già intervenuta sanzione derivata dal procedimento attivato da una società avversaria ( v. sopra). Le introdotte eccezioni, pur articolate con diffuse argomentazioni, non meritano accoglimento e deve affermarsi la piena ritualità e validità del presente procedimento. Occorre preliminarmente osservare come “l’atto di deferimento” costituisca, nel sistema processuale sportivo, l’atto di promuovimento dell’azione disciplinare, avviata verso Società e/o tesserati da parte di Organo Federale (nel caso in esame, per diretta competenza del Presidente del Comitato Toscano LND) e con il quale si sollecita il necessario giudizio dell’ Organo giudicante (sempre per la vicenda in interesse, la Commissione Disciplinare, in prime cure). Esso non è atto recettizio “necessario” nei confronti degli incolpati – sebbene, per prassi, avvisati per via posta ordinaria, con inoltro di copia dell’atto medesimo, se non nei casi (tassativi) di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, i cui procedimenti sono disciplinati dall’art. 37 CDS, Tale norma impone, al comma n. 2, la notifica dell’atto di contestazione degli addebiti da parte della Procura federale, con la ineludibile forma della raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzo equipollente da spedirsi agli interessati; a questa segue l’avviso di convocazione da parte della Commissione Disciplinare, non prima che quest’ultima abbia riscontrato la ritualità ed il perfezionamento dell’anzidetta notifica. La “specialità” della disciplina di detti procedimenti – ai quali è dedicato il citato articolo - rende la stessa non applicabile, e, quindi invocabile, nei procedimenti da quelli diversi e, non a caso, privi di apposita disciplina ( sul punto) degli atti introduttivi. In altri termini, venendo al caso in esame, il Presidente CRT ha sollecitato il giudizio (con formale atto di deferimento) alla Commissione Disciplinare (risultando, pertanto, inconferente, che il medesimo Presidente abbia spedito, o meno, copia di tale atto ai tesserati - i quali ne segnalano il mancato ricevimento - e, tanto meno, che ciò non sia avvenuto per raccomandata AR, forma, come visto, propria di altro tipo di processo sportivo); la Commissione ricevuto questo atto – non tenuta ad oneri di controllo su tali adempimenti, per quanto sopra esposto - ha provveduto ad inoltrare il formale “atto di contestazione” agli incolpati, in questa fase con il rispetto dell’adempimento necessario della raccomandata AR – al fine di dare certezza in ordine alla piena conoscenza dell’addebito da parte dei deferiti – unitamente “all’avviso di convocazione”, con specificazione della data ed orario di udienza per lo svolgendo giudizio. In tale atto, regolarmente spedito e ricevuto al Morandi ed alla Ideal Club Incisa, è impropriamente richiamato l’art. 37 CDS citato; ma trattasi, com’è evidente, di mero refuso, in quanto articolo, come detto, non pertinente al rito qui esperibile ed alle violazioni giudicande da valutarsi in questa sede. Analogamente e correttamente, tale atto contiene la contestazione esaustiva del fatto addebitato, evocandosi la condotta indebita da valutarsi davanti al Collegio, e cioè il mancato tesseramento del calciatore Morandi per il sodalizio, il suo impiego, pertanto irregolare, in un certo numero di partite interessate, sette, i due Tornei “coinvolti”. Ed invero, alcuna censura è stata mossa dai difensori circa l’adeguatezza della contestazione, il relativo ricevimento dell’atto, la soddisfatta possibilità di esperire conseguentemente adeguato contradditorio e la difesa nel merito. Quanto alla “terzietà” del Collegio, è sufficiente evidenziare come il mero recepire una segnalazione di violazione disciplinare da parte del Presidente CRT, mutuarne il capo di incolpazione nel pedissequo atto di contestazione e convocazione, non possa certo inficiare la necessaria serenità del giudice nello svolgendo giudizio. Dirimente richiamare come il sistema processuale che rimetta all’Organo di accusa la “contestazione dell’illecito” sia proprio solo dell’attuale processo penale, non già normativamente previsto nel processo sportivo ( salve le riscontrate eccezioni contemplate dall’art. 37 CDS). Infine, in ordine alla eccepita perenzione del termine, rimesso all’Organo federale, questo Collegio si è più volte espresso sul tema, rimarcando la diversità, e/o non assimibilità dello stesso, con quello perentorio concesso alla Società controinteressata, se volto alla instaurazione del presente giudizio e tenuta presente la sua natura. Ed invero, è agevole evocare la ratio delle disposizioni in interesse. L’ordinamento sportivo sancisce l’esigenza (ovvia) della sollecita definizione del campionato, con la necessità di ufficializzare le classifiche in tempi pressoché contestuali allo svolgimento delle competizioni stesse e, comunque, al compimento della “stagione”, con graduatorie che, progressivamente risultino “stabili” per la cognizione delle relative posizioni delle compagini, e poi rivolte alla omologazione definitiva, in date non superabili e che consentano di chiudere quella giocata senza ulteriori “ripensamenti”- già definite tutte le possibili contestazioni in ordine all’esito delle gare - al fine di avviare la successiva esente da incertezze circa la partecipazione delle squadre abilitate per ciascun torneo e la formazione dei relativi calendari . Tutto ciò argomentato, ne deriva che la effettiva equiparazione dei termini - evincibile dall’esame comparato degli artt. 24, commi 8 e 9 - 25, comma 5 – 42, comma 4 del CDS - concessi alla Società antagonista, che intenda modificare l’esito di una certa gara, ed all’Organo Federale che attivi il deferimento per la medesima causa, e sempre a riguardo della posizione irregolare di un calciatore sceso in campo, trova la propria insuperabile ragione nel dare certezza alla conclusione del campionato e, comunque, di una competizione assimilabile, che abbia nell’arco temporale prestabilito il necessario ed ineludibile compimento, con la formazione di una classifica via, via, “attendibile” e poi definitiva; non già per il caso in cui si addivenga ad un giudizio disciplinare che mutui la sua ragione di essere nella violazione della condotta di sportività e lealtà, senza cioè che si incida sul risultato di un incontro e quindi sulla classifica, le cui infrazioni disciplinari hanno l’unico termine nella prescrizione del fatto sportivo indebito, di cui all’art. 18 CDS. In altre parole, questa Commissione non potrebbe oggi modificare l’esito di quelle sette gare, qui contestate alla Società Incisa – sotto questo profilo, per effettiva decadenza del termine dell’azione intrapresa da chiunque attivata – ma legittimamente e ritualmente può, e deve, irrogare sanzioni di natura disciplinare – ove riscontrata la responsabilità dei deferiti - essendo il termine di prescrizione assolutamente non perfezionato. Venendo al merito della vicenda, non vi sono dubbi circa la irregolarità della posizione del giocatore Morandi nelle sette gare sopra citate, e, quindi, circa il suo indebito impiego nelle stesse, essendo a quelle date (autunno 2003) il giocatore medesimo non tesserato per la Società Ideal Club Incisa, come risulta per tabulas nella già citata procedura e decisione di cui al C.U. nr. 19 del 13 novembre 2003 di questo Comitato. Peraltro, nessuna contestazione sul “fatto concreto” è stata sollevata dagli incolpati. La gravità non significativa della condotta, in ragione della modesta partecipazione alle decisioni circa il proprio utilizzo del giovane calciatore, al quale, comunque, non può non rimproverarsi la consapevolezza della propria situazione di “non avvenuto tesseramento” ed, in ogni caso, la leggerezza ed approssimazione del proprio agire posto in essere al fine di potere scendere comunque in campo senza preventivamente definire con i propri dirigenti la posizione personale ed il perfezionamento del proprio cartellino, atteggiamenti questi, come si vede, non meramente colposi, depone per l’adozione di sanzione di proporzionata entità, che si stima equo, fissare in tre giornate di squalifica. La sanzione deve invece fissarsi in modo decisamente più significativo per il Sodalizio, posto che risulta, non solo, la grave irregolarità in questione e quindi la piena volontà di impiegare un atleta formalmente “non appartenente” alla società, in quanto non idoneamente tesserato, ma anche la pervicacia di tale condotta più che “disinvolta”, ripetendola per ben sette gare, nelle quali - si osserva incidentalmente - la S.S. Ideal Club Incisa ha ottenuto sempre risultati positivi, anche, evidentemente, con il contributo di soggetto non avente titolo a gareggiare. Non può certo sfuggire che tali condotte siano “soggettivamente” ascrivibili sia al Presidente, quale soggetto costantemente responsabile del corretto andamento delle “cose societarie” ed, in primis, della regolare gestione degli incontri a cui la Società da questi rappresentata partecipa; che al Dirigente Accompagnatore della Squadra che, per tutti gli incontri segnalati, risulta essere il Sig. BACCIATTI Paolo, in quanto tale e, per suo ruolo istituzionale, responsabile delle liste/note e della regolare partecipazione degli atleti convocati. Tuttavia, né il deferimento, né l’atto di contestazione è direttamente “elevato” ed inoltrato a tali tesserati, nei confronti dei quali, pertanto, non può dirsi instaurato il giudizio e conseguentemente nessuna valida sanzione può irrogarsi.. Asseverata la responsabilità diretta della Società Ideal Club Incisa, in ragione di quanto già espresso, appare congrua, l’applicazione alla stessa di Euro 2000 di ammenda. P.Q.M. Dichiara la responsabilità di Morandi Andrea della S.S. Ideal Club Incisa in ordine alle contestazioni di cui in rubrica e applica al MORANDI la squalifica per tre giornate ; ed alla Società l’ammenda di Euro 2000 (duemila) –
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