COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 234/03 . 60/04 gl. Deferimento

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 234/03 . 60/04 gl. Deferimento Con esposto in data 12/05/03 l’A.C. Intercomunale Isola D’Elba, si rivolgeva al Presidente del Comitato Regionale Toscana, il quale investiva del caso l’ Ufficio Indagini, lamentando comportamenti ed azioni posti in essere dall’Arbitro e dall’Osservatore Arbitrale della gara U.S. Bibbona – A.C. Intercomunale Isola D’Elba, disputatasi in data 11/05/2003, valevole quale spareggio per la permanenza nel campionato di I Categoria. Con C.U. n.52 del 26/06/2003 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Toscana, preso atto dell’indagine in corso, sospendeva ogni giudizio sulla gara de quo, rinviando ogni conclusione all’esito della stessa. Con lettera 27/06/2003 la C.D. inviava tutti i documenti in suo possesso all’Ufficio Indagini, ivi compreso un c.d. “supplemento di rapporto” a firma A.B. Renato Baconcini (Osservatore Arbitrale della gara in oggetto), ricevuto con lettera 21/05/2003 dal Presidente del Comitato Regionale Toscana. Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini si attivava immediatamente ed in data 30/08/2003 rimetteva al Capo del suo Ufficio la relazione circa l’attività investigativa espletata. Con lettera 18/09/2003 veniva informata la Procura Federale circa i fatti oggetto di inchiesta ed in data 7/11/2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Toscana il calciatore Cosimo Da Veglia, tesserato per la società A.C. Intercomunale Isola D’Elba, per la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S, per avere ripetutamente offeso e minacciato l’O.A. nel corso della gara colpendolo, terminata la stessa, con un pugno, nonché la società A.C. Intercomunale Isola D’Elba per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2, comma 4 del C.G.S per la violazione ascritta al proprio tesserato. Con atto formale di contestazione e convocazione, inviato a mezzo lettera raccomandata a.r. la C.D. notificava alle parti interessate quanto a loro carico, convocandole per l’udienza del 9/1/2004. Con fax 8/1/2004 la Società comunicava la propria assenza giustificandone i motivi. All’udienza del 9/1/2004 era presente il rappresentante della Procura Federale mentre non era presente l’incolpato sig. Cosimo Da Veglia. Dopo ampia descrizione delle risultanze istruttorie, il rappresentante della Procura Federale, ritenendo provati i fatti ascritti agli incolpati, chiedeva infliggersi la squalifica per anni uno al calciatore Da Veglia Cosimo e l’ammenda di €. 500,00 alla Società. La C.D., esaminati gli atti del giudizio, rileva come la fattispecie in oggetto sia costellata di versioni contrastanti dei fatti, tanto da fare pensare che i protagonisti, interpellati sugli accadimenti, si siano limitati a fornire “spiegazioni di massima” senza entrare nello specifico. Infatti appare inverosimile che, verificatasi a fine gara una accesa “discussione” in campo, nessuno sappia riferire con certezza avvenimenti che certo non fanno parte del panorama usuale di una gara sportiva ed i nominativi dei soggetti protagonisti dei predetti. Per quanto attiene al calciatore Da Veglia, la C.D. osserva che l’atto di togliersi la maglia dopo avere “ discusso” con l’O.A. è gesto che fa pensare alla necessità di non farsi riconoscere dallo stesso o dall’Arbitro. Se la versione fornita dal Da Veglia fosse veritiera, quale motivo avrebbe avuto lo stesso di celare la propria identità e quale motivo, seguendo la puerile dichiarazione di quest’ultimo, i compagni di squadra gli avrebbero tolto la maglia dopo le parole profferite all’O.A. Lo stesso O.A. nella propria versione dei fatti è molto chiaro: il Da Veglia si toglieva la maglia e si avventava sullo stesso spintonandolo e successivamente gli sferrava un pugno sul volto. Dopo tale azione violenta il Da Veglia correva verso gli spogliatoi. Da quanto esposto non possono sussistere dubbi nel privilegiare la versione dell’O.A. non tanto perché la stessa possa essere equiparata ad una versione arbitrale dei fatti, ma piuttosto perché appare la più credibile dall’analisi delle risultanze istruttorie. La C.D. per dovere di equità non può tacere circa le conseguenze derivanti dal comportamento anche troppo zelante svolto dall’O.A. Lo stesso, al fine di svolgere compiutamente il proprio compito istituzionale, ha scelto un punto di osservazione assolutamente inidoneo e foriero di cattiva interpretazione da parte della società che ha avuto la peggio dalle risultanze del campo. Infatti, il posizionarsi in campo vicino alle panchine, è stata una decisione del tutto errata, tanto da fare credere ciò che forse non è stato, ma soprattutto perché da tale punto di osservazione ha potuto assistere alla prova dell’arbitro in maniera peggiore rispetto ad una visuale più completa come può essere quella di una vista dalla tribuna. Se l’O.A. avesse adottato quest’ultima soluzione, non solo avrebbe potuto valutare nella maniera migliore l’operato dell’arbitro, ma certamente avrebbe evitato il prodursi di una situazione di sospetto da parte delle contendenti in campo. In tema di quantificazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, mentre appare congrua quella economica relativa alla Società, appare eccessiva quella in ordine al calciatore. Infatti la figura dell’O.A. non può essere qualificata alla stessa stregua di quella arbitrale, in quanto tale figura assume rilevanza solo ai fini interni della classe arbitrale. P.Q.M. La C.D. dispone la squalifica per mesi cinque del calciatore Da Veglia Cosimo e l’ammenda di €. 500,00 a carico della società A.C. Intercomunale Isola D’Elba.
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