COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMO DELL’A.S. QUARATA AVVERSO REGOLARITA’ GARA CAPOLONA/QUARATA DEL 4.01.2004 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMO DELL'A.S. QUARATA AVVERSO REGOLARITA' GARA CAPOLONA/QUARATA DEL 4.01.2004 (0-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.27 del 15.1.2004; -l'A.S. Quarata chiede infliggersi alla U.S. Capolona la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, avendo la stessa, sin dall'inizio della gara, disatteso la normativa pubblicata sul Com.Uff. n.1 del 3.7.2003, non impiegando tre calciatori ''giovani'' e violando l'art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F.. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 34 bis N.O.I.F. al secondo capoverso recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal previgente art.7 comma 5 (attuale art.12 comma 5 C.G. S.). Dalla lettura del referto risulta che la squadra dell'U.S. Capolona ha iniziato la gara con un solo calciatore nato dopo l'1.1.1983, violando la normativa pubblicata sul Com.Uff. n.1 del 3.7.2003 che impone per ogni squadra la presenza contemporanea in campo di n.2 calciatori nati dopo l'1.1.1983 ed uno nato dopo l'1.1.1982. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come sopra proposto dall 'A.S. Quarata di Quarata (Arezzo) infliggendo all'U.S. Capolona la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. L'U.S. Capolona deve essere sanzionata anche con l'ammenda di 40 Euro per aver indicato in distinta calciatori con dati anagrafici errati. Dispone non addebitarsi la tassa.
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