COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: A.C. FOSSOLA/GRAGNOLESE DELL’11 GENNAIO 2004 (sospesa al 16′ del s.t. sul risultato di 1-1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: A.C. FOSSOLA/GRAGNOLESE DELL'11 GENNAIO 2004 (sospesa al 16' del s.t. sul risultato di 1-1) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.27 del 15.1.2004; il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, -ricordato che la decisione di sospensione definitiva di una gara a seguito di interferenze da eventi esterni, qualunque essi siano compete al direttore di gara ai sensi della regola 5 delle Regole del calcio; -ribadito come spetti agli organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento della gara, ai sensi dell'art.12 n. 4 C.G.S.; cio' premesso in diritto, si osserva che: -dalla descizione dei fatti come riportati negli atti ufficiali di gara l'arbitro non avesse alternativa comportamentale a quella seguita per la condotta antiregolamentare di numerosi tesserati destinatari dei provvedimenti sanzionatori fra cui in particolare si evidenziano quelli appartenenti al sodalizio ospitante; -dal referto arbitrale e dal suo allegato risulta che l'arbitro ha ritenuto di sospendere la partita al 16' del secondo tempo per la situazione ambientale venutasi a creare; rilevato peraltro che: -se l'arbitro avesse provveduto ad espellere i calciatori che (come detto nel referto) si erano resi meritevoli di simile provvedimento, la gara avrebbe dovuto essere comunque sospesa per il venir meno del numero minimo dei calciatori dell'A.C. Fossola, posto che la stessa società aveva gia' subito tre precedenti espulsioni; tutto cio' premesso, -ritiene il Giudice Sportivo che nel caso di specie, la gravita' dei fatti verificatisi, cosi' come dettagliatamente descritti nel rapporto dell'Arbitro e del Commissario di Campo, abbia costretto giustamente il Direttore di gara ad adottare la decisione della sospensione dell'incontro la cui responsabilita' deve essere fatta risalire all'A.C. Fossola ai sensi dell'art.12 comma 1 del C.G.S. per cui alla stessa deve essere inflitta la sanzione della punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-3, fermi restando i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di calciatori e societa' pubblicati sul Com.Uff.n.27.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it