COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo U.S. Audace Legnaia Avverso Squalifica Pettirossi Antonio Fino Al 422004 (C.U. N° 22 Del 4122003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo U.S. Audace Legnaia Avverso Squalifica Pettirossi Antonio Fino Al 422004 (C.U. N° 22 Del 4122003) Propone rituale reclamo la U.S. Audace Legnaia avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Protestando avverso una decisione del D.G. gli strattonava la maglia ad un braccio e, nel contempo, offendeva il medesimo”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione nega che il giocatore possa aver avuto intenti violenti o aggressivi giustificando il gesto di tirare il D.G. per la maglia come un modo per attirare l’attenzione, non nega comunque l’episodio. Le argomentazioni difensive venivano reiterate all’udienza1614. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto, esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Venendo al merito del provvedimento impugnato, va considerato come il D.G. nel proprio supplemento ha confermato l’episodio a carico del Pettirossi confermando altresì la natura non violenta del gesto e che il calciatore, una volta espulso si era allontanato senza alcuna ulteriore protesta. Sui fatti non vi è dubbio alcuno poiché oltretutto confermati dalla stessa reclamante, la quale cerca di sminuire la portata del gesto. Il supplemento pur confermando che non si trattò di un gesto violento, non fa sorgere dubbio alcuno sulla volontarietà del gesto medesimo, né sul fatto che l’Arbitro sia stato trattenuto eo strattonato per la manica della divisa. Del resto è il caso di notare come l’assenza di alcun intento violento trasparisse fin dal primo rapporto, ditalchè il G.S. nel comminare la sanzione ne aveva sicuramente tenuto conto in quanto per fatti analoghi, ma connotati da intenti aggressivi o violenti, le sanzioni possono e sono, di norma, più severe. La dinamica dell’episodio, l’assenza di conseguenze per il D.G. nonché il comportamento del calciatore sia nell’immediatezza dell’espulsione, fanno ritenere congrua la sanzione comminata e non meritevole di censura o ridimensionamento. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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