COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo della società A.S. Vaianese avverso alla squalifica per tre gare inflitta al calciatore Pisaniello Angelo (C.U. n. 25 del 30/12/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo della società A.S. Vaianese avverso alla squalifica per tre gare inflitta al calciatore Pisaniello Angelo (C.U. n. 25 del 30/12/2003) Il G.S. motivava la sanzione applicata ancorandola alle espressioni offensive pronunciate dal Pisaniello, che rivestiva la qualifica di capitano, nei confronti del D.G., nel corso della competizione disputata in data 21/12/2003 contro la società Firenze Ovest. Ricorre l’impugnante, confermandoche il calciatore avrebbe profferito “frase irriguardosa nei confronti del D.G.” ma eccependo che lo stesso “immediatamente chiedeva scusa rendendosi conto di quanto irregolare aveva detto”. La società aggiunge inoltre che il giocatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, avrebbe abbandonato il campo da giuoco senza protestare e che, al termine della competizione, si sarebbe presentato negli spogliatoi del D.G. per iterare le scuse. La reclamante conclude quindi per una riduzione della sanzione irrogata. La ricostruzione fornita appare assolutamente credibile e corrisponde con quanto correttamente rappresentato nel rapporto di gara testimoniando il comportamento corretto e sportivo del Pisaniello che riconosceva immediatamente il proprio errore probabilmente imputabile ad un momento di particolare tensione agonistica. Bisogna però rilevare che il calciatore rivestiva la qualifica di capitano, unico soggetto legittimato a rapportarsi al D.G., e pertanto onerato di una particolare responsabilità di rappresentanza sportiva dell’intera compagine che giustifica e conforta la decisione del G.S.. La sanzione irrogata, contenuta nel minimo edittale, risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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