COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara Trequanda – Avis Montepulciano (0-1) del 14/12/03, Campionato di II categoria. In C.U. n.24 del 18/12/03 del C.R.Toscana

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara Trequanda – Avis Montepulciano (0-1) del 14/12/03, Campionato di II categoria. In C.U. n.24 del 18/12/03 del C.R.Toscana Reclamo della società Avis Montepulciano nei confronti delle seguenti sanzioni inflitte dal G.S. Regionale: 1) squalifica fino al 18/05/2004 del sig. Marconi Gianni (allenatore) il quale “ allontanato per aver offeso il D.G. si siedeva sulla panchina rifiutandosi di uscire; postosi all’esterno rivolgeva al D.G. frase ingiuriosa ed intimidatoria. A fine gara offendeva un dirigente avversario e veniva a vie di fatto con i tifosi locali costringendo i Carabinieri ad intervenire. Infine mentre il D.G. cercava di calmarlo gli rivolgeva frase gravemente offensiva. “ 2) squalifica per quattro gare effettive al calciatore Trabalzini Simone il quale “ espulso per avere offeso il D.G., dopo la notifica si rifiutava di abbandonare il campo reiterando le offese. La reclamante, per quanto attiene al proprio tesserato Marconi, nega con decisione tutte le imputazioni mosse allo stesso sia per quanto attiene le offese e le minacce, sia per quanto concerne il “rapporto” con un dirigente avversario “ si è trattato di un malinteso prontamente chiarito”. La stessa reclamante nega che l’arbitro abbia cercato di calmare il Marconi e che quest’ultimo abbia di nuovo offeso il D.G. Per quanto attiene invece il Trabalzini, la reclamante nega sia le offese al D.G., sia che il calciatore non abbia abbandonato subito il terreno di gioco dopo l’espulsione. La reclamante infine, in entrambi i casi chiede che vengano uditi dalla C.D. il Marconi ed il Trabalzini, concludendo nel merito per la revoca dei provvedimenti sanzionatori o in ipotesi per una loro riduzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti già narrati nella prima refertazione. La C.D., esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue: in via preliminare il Collegio dichiara l’inammissibilità della richiesta di audizione personale del Trabalzini e del Marconi ai sensi dell’art. 32, comma 6 del C.G.S il quale dispone che “ nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti…omissis “.Il disposto della norma è chiaro e tassativo: il diritto di essere uditi avanti alla C.D. spetta soltanto ai ricorrenti e non a terze persone indicate dagli stessi. Nel caso di specie, la reclamante con la richiesta di audizione dei tesserati, ha dimostrato di non conoscere la norma; infatti i soggetti interessati, per avere la possibilità di usufruire del diritto di presenziare all’udienza avanti al Collegio, avrebbero dovuto attivarsi in proprio. Per quanto attiene al merito dei fatti la C.D. rileva come i reclami contengano giudizi circa l’operato del D.G. ed il suo comportamento. Non spetta a questo Collegio valutare l’arbitro, il quale viene controllato dai propri Organi Tecnici ed a questi deve semmai rispondere del proprio operato. In ordine ai fatti oggetto di reclamo, per i quali la C.D. è competente a pronunciarsi, il Collegio rileva e ricorda che, nel diritto sportivo, la versione dei fatti esposta dall’arbitro, costituisce prova privilegiata, né la pur copiosa narrativa offerta dalla reclamante pare potere smentire la presunzione operante ex lege. P.Q.M. La C.D. respinge i reclami presentati dalla società Avis Montepulciano per i tesserati Trabalzini e Marconi, disponendo l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it