COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della U.S Campese avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Gassinelli Gianni per 3 gare . (C.U 26 del 09.01.2004 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Reclamo della U.S Campese avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Gassinelli Gianni per 3 gare . (C.U 26 del 09.01.2004 )
“Espulso per essere venuto a vie di fatto con un calciatore avversario , alla notifica offendeva il D.G.”
Questa la motivazione posta a sostegno della sanzione comminata dal G.S regionale chiamato a pronunciarsi su fatti inerenti la gara Piombino – Campese del 04.01.2004.
Contro la decisione descritta oppone reclamo la societa’ Campese chiedendo una revisione della sanzione “inflitta giustamente” al calciatore ma a suo dire troppo gravosa in quanto se da una parte appare giusta l’espulsione per avere reagito ad una trattenuta di un avversario , non si puo’ dire altrettanto per le offese rivolte al D.G .
Infatti le frasi profferite nella circostanza , non erano rivolte all’arbitro ma bensi’ ai compagni di squadra rei di non aver profuso un impegno agonistico sufficiente e di aver espresso un gioco di mediocre qualita’.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto.
Data per scontata una giornata di squalifica relativa all’espulsione , ritenuta giusta dalla stessa reclamante , appare assai difficile apprezzare le dichiarazioni della reclamante , in merito alle offese “ male interpretate dal D.G “ allorquando lo stesso annota nel proprio referto una frase offensiva che non puo’ essere riferita verso terzi ma pronunciata in prima persona verso lo stesso ,. Reo secondo il Gassinelli di “aver rovinato la partita”.e quindi , meritevole delle ulteriori due giornate di squalifica.
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa
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