COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della A.S. Neania Castel del Piano avverso esito gara Capalbio-Neania del 21/12/2003 valida per il campionato di terza categoria Comitato Provinciale di Grosseto (risultato 3 – 1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della A.S. Neania Castel del Piano avverso esito gara Capalbio-Neania del 21/12/2003 valida per il campionato di terza categoria Comitato Provinciale di Grosseto (risultato 3 – 1). L’A.S. Neania, con articolato, motivato e formalmente corretto reclamo, chiede a questo collegio vedersi assegnare vinto l’incontro indicato in oggetto in quanto la soc. Capalbio avrebbe designato, quale assistente del direttore di gara, tale Belluomori Eraldo, malgrado lo stesso non fosse tesserato per detto sodalizio, con ciò violando il disposto di cui all’articolo 6 delle regole del gioco calcio, Invia proprie controdeduzioni la soc. Capalbio che chiede il rigetto del reclamo asserendo che il Belluomori risulta essere un consigliere della società, a tutti gli effetti, fin dal 3 luglio 2003, data dell’assemblea che ha ratificato l’integrazione e le necessarie variazioni per la partecipazione all’attività agonistica nella stagione sportiva 2003/2004. Si duole inoltre la società controdeducente di una “propria dimenticanza” operata nella redazione della domanda di iscrizione al campionato dove non venne compilata, ”per una banale svista” la pagina dedicata all’elenco dei consiglieri, fatto questo agevolmente superabile, sempre a dire della società Capalbio, atteso che le tessere impersonali n. 26831 e 26834 sono state regolarmente rilasciate dal C.R. Toscana pur se le stesse contenevano nominativi, compreso quello del Belluomori, non presenti nella originaria domanda di iscrizione al campionato. In tal modo la società assume essersi superata ogni e qualsiasi anomalia regolamentare ritenendo che la compilazione corretta della composizione del consiglio è da ritenersi, per effetto del rilascio delle tessere impersonali, una implicita accettazione dello status societario, perfezionato in data 2 gennaio 2004. Il reclamo proposto dalla A.S. Neania è fondato e merita di essere accolto per i motivi che seguono. Osserva la Commissione come i fatti narrati debbano essere valutati, non tanto secondo l’invocato principio di “buona fede”, che nessuno mette in discussione, ma secondo le regole precise e imprescindibili che governano l’attività calcistica che nel caso di specie sono riportate dagli articoli: · 12 comma 5 lettera b C.di S. · 37 Norme Organizzative Interne F.I.G.C · regola 6 del gioco del calcio ( regolamento riservato agli assistenti di parte). Ogni società, quando nella gara non sia prevista la designazione di assistenti ufficiali dell’arbitro, …………… è tenuta a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che sia regolarmente in carica ( regola 6 del gioco del calcio) . Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella stagione sportiva avviene all’atto di iscrizione al campionato ……, ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti Federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ( art. 37 NOIF). La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alle società che utilizzano, quale assistente dell’arbitro, soggetti squalificati, inibiti o che non abbiano titolo ( art. 12 comma 5 lettera b)) . La mancata compilazione dell’elenco dei consiglieri in sede di iscrizione al campionato comporta che il Belluomori non avesse titolo per ricoprire l’incarico di assistente dell’arbitro, mancando ogni ratifica della nomina a consigliere o comunque a tesserato della società Capalbio. Si precisa a tal proposito che ogni società, quindi anche il Capalbio, nel sottoscrivere il modulo di richiesta della tessera impersonale, fatto che secondo la controdeducente costituirebbe sanatoria della mancanza iniziale, dichiarano “a tutti gli effetti e responsabilità regolamentari che i nostri dirigenti sono inclusi nel modulo di censimento e che gli stessi non sono colpiti da provvedimenti a titolo definitivo” Per quanto sopra descritto il Belluomori, non risultando dal modulo di censimento, non aveva titolo a partecipare alla gara dovendosi considerare la sua posizione regolare solo a decorrere dal 2 gennaio 2004, data nella quale la società Capalbio ha compilato correttamente la lista dei propri consiglieri. Nessuna responsabilità o censura può essere mossa al C.R.T. che ha rilasciato le tessere impersonali sopra descritte proprio per la esimente contenuta nella dichiarazione appena riportata. P.Q.M. la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo proposto dalla società Neania e in applicazione del combinato disposto degli articoli 12, comma 5, lettera b), C.G.S. ; 37 NOIF e regola 6 del gioco del calcio, infligge alla società Capalbio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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