COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 112/04-rn. Reclamo G.S. Olmo Avverso Squalifica Feira Mirko Fino Al 1842004 (C.U. N° 22 Del 4122003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 112/04-rn. Reclamo G.S. Olmo Avverso Squalifica Feira Mirko Fino Al 1842004 (C.U. N° 22 Del 4122003) Propone rituale reclamo il G.S. Olmo avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “A fine gara lanciava un tappo di bottiglia contro il D.G. non colpendolo per il suo pronto schivarsi. Sanzione aggravata perché capitano”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione nega che il giocatore possa aver avuto intenti violenti o aggressivi giustificando il gesto di tirare il tappo verso il D.G. con una mera casualità trovandosi il D.G. sulla traiettoria del tappo stesso che, svitato per aprire una bottiglia, era gettato via, tanto più, sostiene la società che il Feira, giocatore sempre estremamente corretto, si era appena soffermato a parlare con l’Arbitro ed a congratularsi con lui per la direzione di gara. Le argomentazioni difensive venivano reiterate all’udienza 2314. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto, esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Venendo al merito del provvedimento impugnato, va considerato come il D.G. nel proprio supplemento ha confermato l’episodio a carico del Feira confermando altresì la natura non violenta del gesto (definisce il gesto come “mancanza di rispetto”), ma negando quanto asserito la reclamante circa il comportamento del Feira prima del lancio del tappo. Sui fatti non vi è dubbio alcuno poiché oltretutto confermati dalla stessa reclamante, la quale cerca di sminuire la portata del gesto, negando l’intento lesivo. Osserva questa C.D. come ogni episodio vada valutato nella sua effettività, sia per quanto riguarda gli intenti sia per quanto riguarda la pericolosità, nel senso della idoneità a ledere o usare violenza. Nel caso di specie presa per buona la asserita volontarietà del gesto, si deve però precisare che, l’oggetto con il quale il Feira ha effettuato il lancio è un tappo di plastica del peso di pochi grammi che nemmeno scagliato con forza e mirando avrebbe alcuna possibilità di ledere, e del resto, lo stesso arbitro ha percepito, come già detto, tale gesto come una mancanza di rispetto. Si deve quindi ritenere che anche laddove il lancio del tappo non fosse stato dettato, come sostiene la reclamante da casualità, ma da volontarietà il lancio medesimo non sarebbe stato idoneo a ledere. Per la dinamica dei fatti e dalla circostanza, confermata dallo stesso D.G. che il lancio del tappo non fu accompagnato da ingiurie né da minacce né da comportamenti tali da connotare un animoso comportamento da parte del calciatore, si deve ritenere che l’episodio vada ricondotto nella casistica dei comportamenti altamente irriguardosi, aggravati dalle modalità e dalla qualifica di capitano del calciatore. La sanzione comminata dal primo giudice, peraltro giustificata dalla poche righe che stigmatizzavano l’episodio in sede di primo rapporto, senza aver avuto, come questa C.D., una visione più completa dell’accaduto, appare eccessivamente severa, se si considera che sanzioni similari vengono comminate per spinte accompagnate da ingiurie e minacce. La squalifica fino al 31 gennaio 2004 appare più equa e aderente a quanto effettivamente accaduto. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Feira Mirko fino al 3112004 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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