COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 142/04-cr. Reclamo della soc. Intercomunale Collesalvetti avverso dec. del G.S Regionale . Ammenda di 130 Euro . (C.U 27 del 15.01.2004 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 142/04-cr. Reclamo della soc. Intercomunale Collesalvetti avverso dec. del G.S Regionale . Ammenda di 130 Euro . (C.U 27 del 15.01.2004 ) “Quale societa’ oggettivamente responsabile del comportamento di un proprio tesserato che danneggia attrezzatura di gioco della societa’ ospitante.” Questa la motivazione del Giudice sportivo Regionale posta a sostegno della decisione in epigrafe indicata. Con atto tempestivo la soc. Colesalvetti chiede una revisone del provvedimento e contemporaneamente di essere convocata al momento della discussione dello stesso. Il reclamo non puo’ essere preso in esame. Come espressamente indicato dall’art. 41 comma 3 lettera D) Codice di giustizia sportiva , trattandosi di una societa’ di promozione le ammende impugnabili in secondo grado sono quelle superiori a 150 Euro . Anche la richiesta audizione deve essere cosi’ disattesa non potendo la C.D entrare nel merito della sanzione. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it