COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 134/04-Gc. Reclamo Presentato Dall’A.S. Tavarnelle Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Buratti Massimiliano Per 3 Giornate. (C.U. N° 27 Del 15.01.2004.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 134/04-Gc. Reclamo Presentato Dall’A.S. Tavarnelle Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Buratti Massimiliano Per 3 Giornate. (C.U. N° 27 Del 15.01.2004.) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il calciatore Buratti Massimiliano per tre gare “per aver colpito ripetutamente alcuni giocatori avversari”. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Castellina Scalo – Tavarnelle del giorno 11.01.2004. Con un retorico ed inutilmente polemico reclamo, la società sportiva A.C. Libertas Tavarnelle richiede la riduzione di una giornata della sanzione irrogata al Buratti, ritenendo la gravità del suo comportamento alla pari con quella di altri tesserati che per la stessa gara sono stati sanzionati con una squalifica di due giornate. Rileva, infatti, la reclamante, come il Buratti fosse intervenuto per sedare la rissa, prima di essere colpito da un avversario e di colpire a sua volta un tesserato. Il reclamo merita accoglimento. Quanto sostenuto dalla reclamante, sfrondato dalle polemiche cui si è accennato, trova in qualche modo riscontro nell’allegato al referto di gara redatto dall’arbitro. Nella confusa dinamica degli eventi così come descritta, il D.G. riferisce che un tesserato (Corsoni, del Castellina Scalo, per questo episodio fermato per due giornate) colpisce il Buratti, il quale era nell’intento di sedare una rissa; quindi lo stesso Buratti, “preso da rabbia furente”, comincia un battibecco con altro giocatore “cominciando a colpirlo ripetutamente”. Rileva questa Commissione come i tesserati coinvolti in quanto accaduto nel corso della gara siano stati tutti squalificati per due giornate, per aver colpito un avversario; ma lo stesso Buratti, in effetti, dopo il tentativo di sedare la rissa, ha colpito – ancorché ripetutamente – un solo giocatore avversario, non invero alcuni giocatori. Ragioni di equità, pertanto, consigliano di livellare la sanzione comminata alla pari di quella degli altri tesserati coinvolti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. Buratti Massimiliano a due giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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