COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 089/04-cr. Reclamo della Pol. Ginistra avverso dec. del G.S Regionale . Esito gara Ginestra – Avane del 23.11.2004 valida per il campionato di seconda categoria. (C.U 22 del 03.12.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 089/04-cr. Reclamo della Pol. Ginistra avverso dec. del G.S Regionale . Esito gara Ginestra – Avane del 23.11.2004 valida per il campionato di seconda categoria. (C.U 22 del 03.12.2003) La Pol. Ginestra , preso atto delle decisioni assunte in merito alla gara in oggetto indicata , dal G.S Regionale , in data 10.12.2003 inoltra reclamo a questa Commissione alfine di ottenere una revisione del provvedimento ( gara persa ad ambedue le societa’ ) Il gravame deve essere dichiarato inammissibile. La pol. Ginestra seppur rispettando i termini temporali ( 10 giorni dalla data di pubblicazione sul C.U – art. 42 comma 5 C.G.S ) , ha omesso di inviarne copia Contestuale alla soc. Avane ( art. 29 comma 5 C.G.S ). A niente vale l’invio effettuato in data 19.12.2003 e solo dopo una richiesta della ricevuta da parte della segreteria di questa Commissione , mancando di un requisito essenziale , la contestualita’. P.Q.M La C.D in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 29 commi 5 e 9 Codice Giustizia Sportiva dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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