COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 100/04-cc. Reclamo della U.S. Piano di Conca che impugna la decisione con la quale il G.S. Provinciale di Massa e Carrara ha omologato l’esito della gara Marina di Pietrasanta – Piano di Conca, disputata in data 8/11/2003, valida per il campionato provinciale juniores . ( C.U. n. 21 del 4 dicembre 2003 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 100/04-cc. Reclamo della U.S. Piano di Conca che impugna la decisione con la quale il G.S. Provinciale di Massa e Carrara ha omologato l’esito della gara Marina di Pietrasanta - Piano di Conca, disputata in data 8/11/2003, valida per il campionato provinciale juniores . ( C.U. n. 21 del 4 dicembre 2003 ). In data 10 novembre 2003 la U.S. Piano di Conca preannunciava al G. S. Provinciale di Massa e Carrara l’invio di un reclamo in ordine alla regolarità della gara del campionato juniores provinciale Marina di Pietrasanta – Pieve di Conca, disputatasi il giorno otto precedente. Le motivazioni di detto reclamo venivano inoltrate il giorno 12 successivo cui ne seguiva un altro, in data 13, assolutamente eguale a quello già trasmesso, accompagnato dalla nota : “ Pregasi annulla la precedente causa errore,scusandoci, prendere per valida la presente . “ Rilevato che anche il secondo reclamo era stato inviato entro il termine di decadenza previsto dall’art, 42 del vigente Codice di Giustizia Sportivo, il Comitato Provinciale di Massa, al fine di consentire al G.S. di emettere la propria decisione, constatato che al reclamo non risultava allegata la ricevuta della raccomandata da inviarsi alla controparte (art. 42 ) ne chiedeva la trasmissione in data 25 novembre. In data 4 dicembre il G.S., che si era riservato di decidere, dopo aver rilevato che il giudizio sulla regolarità della gara rientra nella competenza esclusiva dell’arbitro, venendo in tal modo sottratto alla cognizione del giudice sportivo, dichiarava inammissibile il reclamo dovendo essere esso preceduto da riserva scritta da presentarsi all’arbitro prima della gara ( se la cause di irregolarità preesistevano e verbale se verificatesi durante l’incontro ) mentre nel caso di specie essa risultava prodotta al D.G. dopo il suo svolgimento ( dal referto di gara :”….prima di lasciare gli spogliatoi mi è stato presentato reclamo ….. “ ) . Il deliberato del G.S. appare quindi essere correttamente assunto sulla base del combinato disposto dell’art. 60 delle N.O.I. F. con la regola n° 5 del giuoco del calcio. Di tale decisione si duole la U.S. Piano di Conca con reclamo qui prodotto in data 5/12/2003 lamentando una non meglio specificata incompetenza del giudicante e definendo, nel contempo , “falsa la dichiarazione dell’arbitro “ . La necessaria analisi della documentazione contenuta nel fascicolo, propedeutica alla decisione che il Giudice è chiamato ad emettere, preclude che il reclamo possa essere preso in esame sotto il profilo del merito. Come è noto, in applicazione del disposto del già richiamato art. 42, il reclamo avverso l’esito di una gara deve essere contestualmente inviato alla controparte e la ricevuta della raccomandata deve essere allegata al reclamo proposto con la conseguenza che il carattere imperativo della norma determina la inammissibilità del reclamo essendo essa intesa a costituire il contraddittorio tra le parti. La U.S. Piano di Conca non aveva dapprima – come risulta dalla comparazione tra la data del primo reclamo ( 12/11 ) e l’effettuazione della raccomandata alla controparte ( 13/11 ) – adempiuto a detta formalità, ponendovi rimedio, peraltro, subito dopo con l’invio del secondo reclamo che, essendo stato spedito entro il termine massimo previsto per la sua proposizione, aveva piena efficacia. Senonchè detto ultimo reclamo è afflitto da altra causa di nullità non essendovi stata apposta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante, unico soggetto deputato a legittimarlo per conto della società ( art. 29 c.1 ) Tale improcedibilità, insanabile, non rilevata dal Primo Giudice, determina la applicazione dell’art.32 del C.di G.S. il cui 4 comma sancisce che, allorchè il ricorso introdotto nel primo grado di giudizio sia inammissibile o improcedibile, l’ Organo di seconda istanza annulla la decisione impugnata senza rinvio, il che rende del tutto inefficace l’appello proposto. P.Q.M. la C.D. , rilevato che il G.S. avrebbe dovuto limitarsi ad emettere la declaratoria di inammissibilità senza entrare nel merito, delibera di annullare, senza rinvio, la decisione presa dal G.S. Provinciale di Massa in ordine alla gara del campionato provinciale juniores Marina di Pietrasanta - Piano di Conca disputata in data 8/11/2003, confermandosi di conseguenza, il risultato acquisito sul campo. Detta decisione esclude, la possibilità di poter esaminare nel merito anche il reclamo proposto in questa sede, tuttavia, da una analisi di carattere esclusivamente formale emerge in modo estremamente chiaro la accusa rivolta dalla reclamante al D.G. di aver prestato una “ falsa “ dichiarazione in ordine alla consegna della riserva scritta sulle condizioni del campo. Tale grave affermazione induce la C. D .a rinviare gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti che intenda intraprendere. Dispone la acquisizione della tassa della tassa di reclamo.
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