COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 137/04-sa. Impugnazione della U.S Pelago, avverso la squalifica del calciatore Sig. ERMINI Riccardo, per quattro giornate, inflitta dal G.S. Regionale (Com. Uff. n. 28 del 22 gennaio 2004).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 137/04-sa. Impugnazione della U.S Pelago, avverso la squalifica del calciatore Sig. ERMINI Riccardo, per quattro giornate, inflitta dal G.S. Regionale (Com. Uff. n. 28 del 22 gennaio 2004). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la revoca/riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. ERMINI che il G. Regionale aveva così motivato: “Espulso per somma di ammonizioni, dopo essere uscito dal recinto di gioco rivolgeva al D.G. frase ingiuriosa ed intimidatoria.”- Deduceva la reclamante che il proprio tesserato non aveva né offeso, né minacciato il D.G., ma “…una volta espulso si recava immediatamente negli spogliatoi, senza rimanere nel recinto di gioco come affermato dal direttore di gara”. Presentatosi dinanzi a questa CD il Presidente della Società, per essere udito, in data 6 febbraio 2004, ribadiva l’assunto difensivo, con grande partecipazione emotiva e convinzione, specificando di avere lasciato impegni lavorativi per tale audizione e di avere inoltrato il presente reclamo - primo in 17 anni di attività nel sodalizio - in quanto assolutamente certo della estraneità del proprio atleta a quanto addebitatogli. L’arbitro ha descritto l’accaduto chiaramente nel rapporto, ed illustrato e ribadito nel supplemento scritto qui inoltrato, quanto segue: “…Il signor Ermini Riccardo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione usciva dal recinto di gioco ma rimaneva a guardare la partita e mi urlava ‘ sei una testa di c…, da qui non esci intero, ti aspetto fuori, sei uno str…”. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta dell’ ERMINI, evidentemente percepita con chiarezza, ed in quanto notatolo anche nei frangenti successivi alla espulsione, nonché la pluralità di frasi ora richiamate, che hanno sicuro contenuto ingiurioso (duplice espressione ) e minaccioso (quella “centrale”) . Come tale, il narrato del D.G. – pur preso atto questo Collegio della accalorata difesa della Società - non può non prevalere sulla diversa “spiegazione” offerta con il reclamo, in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita espressamente dalla Carte Federali. La sanzione stabilita, una volta assentita la responsabilità del soggetto, è congrua e proporzionata ai moltissimi casi similari, e tiene conto della sanzione automatica per la espulsione (una giornata), della (comunque duplice) frase oltraggiosa (due giornate); di quella minacciosa (ulteriore giornata). P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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