COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 103/04-pv. Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva V. Mazzola avverso alla perdita della gara disputata in data 29/11/2003 contro la Società Sportiva Serre di Rapolano, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 52 Euro (C.U. n. 19 del 10/12/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 103/04-pv. Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva V. Mazzola avverso alla perdita della gara disputata in data 29/11/2003 contro la Società Sportiva Serre di Rapolano, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 52 Euro (C.U. n. 19 del 10/12/2003) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata per la rinuncia alla prosecuzione dell’incontro disputatosi, in data 29/11/2003 contro la Società Sportiva Serre di Rapolano: “.”Letto il referto arbitrale, vista la rinuncia della Società Polisportiva V. Mazzola, la quale si è rifiutata di proseguire la gara, Pol. V. Mazzola – Po. Serre, il G. S.,decide di assegnare la gara vinta alla Società Pol. Serre con il punteggio di 3 a 0 e di infliggere alla Società rinunciataria la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 52,00 come prima rinuncia Avverso tale decisione la Società Polisportiva V. Mazzola proponeva rituale reclamo contestando quanto riportato sul rapporto di gara attestante che “…la squadra di casa (V. Mazzola) si rifiutava di riprendere il giuoco. Nella ripresa dell’incontro menzionato un grave infortunio occorso al giocatore Brocci Tommaso costringeva il D.G. a sospendere la gara per consentire ai sanitari, intervenuti con notevole ritardo, di ospedalizzare il ferito. La reclamante eccepisce che l’infortunio, da addebitare alla condotta non regolamentare degli avversari, avesse acceso gli animi di entrambe le compagini che avrebbero iniziato, “…nel totale disinteresse del D.G...”, una serie di colluttazioni a stento sedate dalle rispettive dirigenze. La Società avrebbe solo fatto presente, durante l’attesa dei soccorsi, la situazione di rischio potenziale nel riprendere l’incontro e la mancanza di sufficiente visibilità, da considerarsi anche nella prospettiva di una ripresa del giuoco dopo circa 55 minuti di sospensione, in un campo sportivo non dotato di idoneo impianto di illuminazione. Afferma la reclamante che il D.G. avrebbe invece attestato, senza interpellare i capitani delle due compagini, la conclusione della gara addebitandone la causa alla Società V. Mazzola. e pertanto concludeva in tesi per la ripetizione dell’incontro chiedendo di essere ascoltati in sede dibattimentale. All’udienza del 30/01/2004 il D.G. compariva personalmente che confermava quanto indicato nel reclamo e ribadiva la ferma intenzione, espressa più volte (anche dopo che il giocatore infortunato era stato ricoverato), sia dalla dirigenza che dai singoli calciatori, di non volere riprendere la gara nonostante che al momento le condizioni di visibilità consentivano tale ripresa. All’udienza del 6/02/2004, sebbene regolarmente convocata a mezzo telegramma, la società non compariva. Occorre preliminarmente sottolineare che la commissione offre al calciatore infortunato sinceri auguri di pronta guarigione. Per quanto concerne i fatti portati all’attenzione di questa C.D. dalla reclamante occorre rilevare che nel rapporto arbitrale non si fa menzione né dell’intervento irregolare, né dei tafferugli in campo, né delle condizioni di scarsa visibilità; appare inoltre verosimile la rinuncia della squadra ospite che, sebbene assolutamente comprensibile in ordine ad una sensibilità sportiva che non può non risentire della sofferenza di un compagno di squadra, non esime le formazioni che scendono in campo dal concludere, per regolamento federale, le gare cui prendono parte (art. 53 N.O.I.F.). La norma richiamata ha un contenuto talmente oggettivo da non potersi prestare ad alcuna interpretazione e pertanto porta all’inevitabile applicazione della relativa sanzione che deve essere ben nota a tutte le Società appartenenti alla Federazione. Tale orientamento giurisprudenziale è stata peraltro rammentato da questa C.D. nelle recenti decisioni pubblicate nei C.U. n. 22 del 4/12/2003 e n. 30 del 29/02/2004, che qui si intendono integralmente richiamate. La sanzione pertanto, contenuta nei minimi limiti edittali, risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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