COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 118/04-rn. Deferimento Del Signor Politi Nicola E Del Camaiore Il Primo Per Violazione Art. 1 Co.1 C.G.S. E L Seconda Per Violazione Art. 2 Co. 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 118/04-rn. Deferimento Del Signor Politi Nicola E Del Camaiore Il Primo Per Violazione Art. 1 Co.1 C.G.S. E L Seconda Per Violazione Art. 2 Co. 4 C.G.S. Viene deferito a questa C.D. il signor Politi Nicola calciatore del Camaiore per violazione dell’art. 1 co. 1 CGS per avere durante l’intervallo dell’incontro Camaiore – Pontedera, dato in escandescenze nei confronti del pubblico con gesti osceni tentando altresì di scavalcare la rete di recinzione, viene altresì deferita il Camaiore per responsabilità oggettiva per quanto imputato al tesserato. All’udienza 622004 non comparivano gli incolpati adducendo precedenti impegni, in ogni caso il Camaiore Calcio inviava una memoria difensiva con la quale si sosteneva che il Politi, vedendo le intemperanze che era scoppiate in tribuna, preoccupato per la presenza in quel settore dei propri parenti si era avvicinato alla rete reagendo verbalmente alle offese che gli venivano rivolte e rilanciando verso la tribuna un ombrello che gli era stato in precedenza lanciato contro. I dirigenti erano tempestivamente intervenuto riportando il giocatore alla calma. La C.D. esaminati gli atti ufficiali non può che prendere atto del comportamento del calciatore Politi del resto, seppur con le giustificazioni della provocazione, ammesso anche dalla società Camaiore nei propri scritti difensivi, Pertanto si ritiene che al calciatore Politi vadano comminate le giornate di squalifica che sarebbero state date se della cosa vi fosse stato traccia nel rapporto arbitrale ovvero due giornate, alla società di appartenenza per il principio della responsabilità oggettiva vanno comminati € 100,00 di ammenda in considerazione della categoria di appartenenza e del comportamento fattivo in occasione dell’episodio contestato. P.Q.M. La C.D. accertata la violazione contestata infligge al signor Politi Nicola la squalifica per due giornate, e al Camaiore calcio per responsabilità oggettiva l’ammenda di € 100,00.
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