COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 128/04-rg.Reclamo della A.C. Barberino Mugello avverso la decisione del G.S. che ha inibito il sig. Nuti Alessandro a svolgere ogni attività fino al 30/04/04 ai sensi dell’art.14 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 128/04-rg.Reclamo della A.C. Barberino Mugello avverso la decisione del G.S. che ha inibito il sig. Nuti Alessandro a svolgere ogni attività fino al 30/04/04 ai sensi dell’art.14 del C.G.S. A fine gara, in distinte e ripetute circostanze, assumeva atteggiamenti di protesta, nonché ingiuriosi ed intimidatori, nei confronti del D.G. Per tali motivi veniva inibito a svolgere qualsiasi attività fino al 30-04-04. Propone reclamo la società BARBERINO MUGELLO , affermando che il proprio tesserato pur avendo avuto un piccolo altergo con il D.G .si è sempre comportato in maniera educata ed il proprio comportamento non è mai degenerato in un atteggiamento intimidatorio. La reclamante chiede una riduzione della sanzione e chiede anche di essere ascoltata. In data 13-02-04 compare davanti a questa Commissione Disciplinare il Presidente della A.C. Barberino Mugello il quale, oltre a ribadire le tesi sostenute nel reclamo, sottolinea il fatto che il comportamento irriguardoso del proprio tesserato è scaturito come reazione ad un atteggiamento intimidatorio del D.G. Quest’ultimo nel supplemento di gara riconferma i fatti così come descritti nell’allegato al rapporto di gara,sottolineando l’atteggiamento intimidatorio assunto dal dirigente accompagnatore quando si è recato per la seconda volta negli spogliatoi per chiedere la consegna dei cartellini. Pur ritenendo conclamati i fatti ascritti al dirigente accompagnatore del Barberino questa C.D .ritiene che nel caso in questione ha avuto un certo peso anche l’equivoco che si è ingenerato con il D.G .relativamente alla restituzione dei cartellini,consegnati a persona non atta a riceverli,così come confermato dallo stesso D.G. Per tale motivo si ritiene la sanzione del G.S. non propriamente calibrata rispetto ai fatti contestati al dirigente in questione,ritenendo più equo inibire quest’ultimo fino al 15/03/04. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa..
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