COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 145/04 – cc. Reclamo dell’ A.C FOSSOLA proposto nei confronti della decisione con la quale il G.S. Regionale ha squalificato per quattro turni di gara il calciatore Pieri Kensj e, per otto mesi ciascuno i calciatori Grassia Francesco e Venturini Pietro .( C.U. n° 27 del 15/01/2004 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 145/04 - cc. Reclamo dell’ A.C FOSSOLA proposto nei confronti della decisione con la quale il G.S. Regionale ha squalificato per quattro turni di gara il calciatore Pieri Kensj e, per otto mesi ciascuno i calciatori Grassia Francesco e Venturini Pietro .( C.U. n° 27 del 15/01/2004 ) La contestazione mossa dalla Società reclamante al provvedimento disciplinare preso dal G.S. Regionale si sostanzia nelle seguenti eccezioni . - Non si è verificata alcuna rissa in campo ma unicamente uno scontro tra due giocatori delle due squadre avverse ( Venturini per l’appunto e Delle Piane ) che l’arbitro ha qualificato come rissa, probabilmente per l’intervento dei compagni dei due contendenti volto a separarli. Cita inoltre una dichiarazione liberatoria reciprocamente rilasciatasi dai due calciatori facendo assurgere a tale documento il valore di prova circa l’inesistenza della rissa. - Il calciatore Pieri ha semplicemente tentato di dividere i due calciatori sopra indicati . - Al Grassia non può essere fatto addebito alcuno, stante che egli è stato espulso all’ottavo minuto del secondo tempo, mentre la rissa è avvenuta al minuto sedicesimo . - La sanzione applicata al Venturini appare incomprensibile specie se raffrontata con la squalifica per due giornate inflitta al Delle Piane, con lui colluttante . In conseguenza di tale assunto la reclamante chiede, in via principale, la revoca di tutte le sanzioni e, in via subordinata, la loro riduzione . L’ esame del comportamento tenuto in campo dai calciatori colpiti da sanzione, compiuto sulla base del rapporto di gara che, come è noto, riveste il carattere di prova privilegiata, preclude l’accoglimento del gravame . Infatti dal rapporto di gara, puntualmente confermato in questa sede, emerge che la rissa indicata dal D.G. non era affare personale tra Venturini e Delle Piane, dato che in essa sono stati coinvolti complessivamente sei calciatori e ciò, a parere del giudicante, non può non definirsi rissa . Appurato ciò vi è da esaminare il comportamento dei singoli calciatori colpiti dal provvedimento disciplinare. Pieri - detto calciatore è stato identificato dall’arbitro tra i sei che si azzuffavano. Inoltre in una fase successiva minacciava l’arbitro. Grassia – è stato espulso per offese al D.G., oltre ad aver successivamente fatto cadere per le scale, unitamente al Venturini, un calciatore avversario procurandogli la frattura del setto nasale. La tesi difensiva che egli al momento si trovasse sotto la doccia viene decisamente smentita dall’arbitro il quale, nel supplemento qui reso, precisa che detto calciatore una volta espulso sostava sul piazzale degli spogliatoi partecipando quindi all’atto di violenza che gli viene addebitato .Venturini - è pacifico, per esplicita conferma della Società, che egli si sia reso colpevole, in uno con il Grassia, del grave episodio contestatogli. Per quanto riguarda la comparazione con la sanzione inflitta al Delle Piane è da rilevarsi che il fallo commesso da quest’ultimo, gomitata in azione di giuoco, non può essere posto sullo stesso piano – sia per le modalità che per le conseguenze - dell’atto di violenza perpetrato nei confronti dell’avversario . Confermata quindi la completa sussistenza degli addebiti, la C. D. ritiene che anche sotto l’aspetto della entità delle sanzioni irrogate il provvedimento del G.S. sia immune da censure. Infatti le quattro giornate di squalifica inflitte al Pieri attengono sia alla partecipazione alla rissa che alle minacce rivolte all’Ufficiale di gara . Anche il provvedimento preso a carico di Grassia e di Venturini merita ampia conferma stante la circostanza che il tutto si è verificato al di fuori della gara e le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Del tutto irrilevante appare poi la reciproca dichiarazione liberatoria tra il Venturini ed il Delle Piane sia perché non avente alcun carattere probatorio nei confronti del numero dei calciatori partecipanti alla rissa, sia perché detta dichiarazione può avere validità agli effetti penali e giammai ai fini delle sanzioni disciplinari . P . Q . M la C.D. respinge il reclamo disponendo il contestuale incameramento della tassa .
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