COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 071/04-cr. Deferimento di: Frosali Paolo – presidente della Pol. Barberino Val D’Elsa Herling Marcos Daniel – Calciatore Pol. Barberini Val D’ Elsa
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA
071/04-cr. Deferimento di:
Frosali Paolo - presidente della Pol. Barberino Val D’Elsa
Herling Marcos Daniel – Calciatore
Pol. Barberini Val D’ Elsa
Recepiti gli atti inviati dal Presidente del C.R.Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare , disponeva il deferimento del Dirigente e del calciatore in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S “ per avere sottoscritto , il calciatore, e trasmesso il presidente, un atto dove si dichiarava che il calciatore in questione non era mai stato affiliato a Federazione estera.” Dichiarazione risultata mendace come indicato dall’Ufficio tesseramenti.
Inoltre , ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.G.S , veniva deferita anche la societa’ per respensobilita’ diretta nella violazione ascritta al Presidente.
Rinviati dinanzi a questa Commissione per la trattazione del caso , in data 13.02.2004 , si presentava il solo Presidente Frosali mentre non si presentava il calciatore
Alle contestazioni della C.D , il Presidente Frosali, dichiarava che quanto accaduto e’ stato frutto di malintesi , di essersi fidato di quanto gli aveva dichiarato il calciatore e che comunque il tesseramento non si era mai concretizzato .
Dagli atti in possesso di questa Commissione , appare confermata la responsabilita’ dei soggetti in causa.
La non eccessiva gravita’ dei fatti addebitati ed il mancato perfezionamento del tesseramento , conduce all’adozione di una sanzione che si stima equo determinare in MESI DUE di Inibizione per il Presidente della Pol. Barberino
Per la squalifica per MESI QUATTRO al calciatore in qualita’ di soggetto maggiormente responsabile del mendacio acclarato da scontarsi al momento di un suo tesseramento per la FIGC.
Per quanto concerne infine , la responsabilita’ della Pol. Barberino , per la quale il Frosali ricopre la carica di Presidente, appare congrua l’applicazione di una Ammenda pari a 100.00 EURO .
P.Q.M
La Commisisone Disciplinare dichiara la responsabilita’ di tutti gli incolpati in ordine alle contestazioni di cui all’oggetto ed infligge:
Al Presidente la Inibizione fino al 19 Aprile 2004
Ai Calciatori la squalifica per mesi QUATTROI
Alla societa’ l’ammenda di 100,00 Euro
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