COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 072/04-cr. Deferimento di: Mare’ Luca – presidente della A.C Green-Team INOUE Hiroki – Calciatore A.C Greean-Team Recepiti gli atti inviati dal Presidente del C.R.Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare , disponeva il deferimento del Dirigente e del calciatore in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S “ per avere sottoscritto , il calciatore, e trasmesso il presidente, un atto dove si dichiarava che il calciatore in questione non era mai stato affiliato a Federazione estera.” Dichiarazione risultata mendace come indicato dall’Ufficio tesseramenti.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 072/04-cr. Deferimento di: Mare’ Luca - presidente della A.C Green-Team INOUE Hiroki – Calciatore A.C Greean-Team Recepiti gli atti inviati dal Presidente del C.R.Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare , disponeva il deferimento del Dirigente e del calciatore in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S “ per avere sottoscritto , il calciatore, e trasmesso il presidente, un atto dove si dichiarava che il calciatore in questione non era mai stato affiliato a Federazione estera.” Dichiarazione risultata mendace come indicato dall’Ufficio tesseramenti. Inoltre , ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.G.S , veniva deferita anche la societa’ per respensobilita’ diretta nella violazione ascritta al Presidente. Rinviati dinanzi a questa Commissione per la trattazione del caso , in data 13.02.2004 , nessuno degli incolpati si presentava il solo Presidente Mare’ faceva pervenire una memoria difensiva nella quale ribadiva l’assoluta buonafede nella compilazione della dichiarazione e la difficolta’ di conoscere le varie realta’ esistente nei paesi stranieri in tema di tesseramento calciatori. Conclude con la richiesta di non luogo a procedere con il completo scagionamento di tutti gli incolpati. Dagli atti in possesso di questa Commissione , appare confermata la responsabilita’ dei soggetti in causa. La non eccessiva gravita’ dei fatti addebitati ed il mancato perfezionamento del tesseramento , conduce all’adozione di una sanzione che si stima equo determinare in MESI DUE di Inibizione per il Presidente della Mare’ Per la squalifica per MESI QUATTRO al calciatore in qualita’ di soggetto maggiormente responsabile del mendacio acclarato da scontarsi al momento di un suo tesseramento per la FIGC. Per quanto concerne infine , la responsabilita’ della A.C Greeam-Team , per la quale il Mare’ ricopre la carica di Presidente, appare congrua l’applicazione di una Ammenda pari a 100.00 EURO . P.Q.M La Commisisone Disciplinare dichiara la responsabilita’ di tutti gli incolpati in ordine alle contestazioni di cui all’oggetto ed infligge: Al Presidente la Inibizione fino al 19 Aprile 2004 Ai Calciatori la squalifica per mesi QUATTROI Alla societa’ l’ammenda di 100,00 Euro
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