COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 33 del 26/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: U.S. S.QUIRICO/POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA DEL 15 FEBBRAIO 2004 (non disputata).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 33 del 26/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: U.S. S.QUIRICO/POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA DEL 15 FEBBRAIO 2004 (non disputata). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.32 del 19.2.2004; -il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto di gara che l'arbitro di riserva reperito con il pronto A.I.A. per dirigere la gara in epigrafe a causa dell'assenza del collega desiganto preliminarmente, era giunto a destinazione alle ore 16.15; che lo stesso aveva ricevuto le relative distinte ed aveva effettuato alle ore 16.20 il riconoscimento di entrambe le squadre con esclusione dei calciatori di ''riserva'' ospiti che avevano gia' abbandonato il terreno di gioco; che i dirigenti della societa' Nuova Grosseto Barbanella dichiaravano che la squadra non sarebbe scesa in campo, essendo trascorso il termine regolamentare di attesa. Tutto cio' premesso, ricorda il Giudice Sportivo che gli artt. 54 e 67 delle N.O.I.F. fissano l'arco di tempo di attesa pari ad un tempo della gara, entro il quale l'arbitro e' tenuto ad attendere l'ingresso in campo delle squadre, mentre ''.....nulla dicono nel caso di ritardo dell'arbitro''. (Comm.Disc.Comitato Regionale Toscana in Com.Uff. n.32 del 7.3.1991 - Reclamo G.S. Scarperiese). Lo stesso art.67, inoltre, dispone le modalita' da seguire nel caso di assenza totale dell'arbitro , in modo che si deve ritenere che la gara si debba in ogni caso disputare. Inoltre detto articolo dispone anche che in ogni caso la direzione della gara spetta all'arbitro designato se questi arriva in ritardo e la gara non e' ancora iniziata. La volonta' del legislatore sportivo e' chiara: egli ha inteso che comunque la disputa di una gara deve effettuarsi, sia nel caso di assenza dell'arbitro designato con il reperimento di altro arbitro, sia con l'attribuzione della direzione all'arbitro designato, anche se si presenti oltre il termine regolamentare, sempre che la gara non sia iniziata con la direzione dell'arbitro che si offre a dirigerla. Nel caso in esame, l'arbitro di riserva e' arrivato in ritardo, ma nel tempo regolamentare di attesa, essendo giunto alle ore 16.15, pertanto era nel diritto di dirigere la gara e la societa' ospite non avrebbe dovuto rifiutarsi di disputare la gara. P.Q.M. il Giudice Sportivo ritiene la Pol. Nuova Grosseto Barbanella rinunciataria della gara S.Quirico- Nuova Grosseto Barbanella che doveva essere disputata il 15 febbraio 2004, ed infligge alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonche' la penalizzazione di UN punto in classifica e l'ammenda di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) quale prima rinuncia.
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