COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org 159/04 – cc. Reclamo dell’ A.C.V. Scandicci che impugna il provvedimento con il quale il G. S. Regionale ha squalificato fino al 13/3/2004 il tesserato Mariotti Luca ( C.U. n° 29 del 29/01/2004 ) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org 159/04 - cc. Reclamo dell’ A.C.V. Scandicci che impugna il provvedimento con il quale il G. S. Regionale ha squalificato fino al 13/3/2004 il tesserato Mariotti Luca ( C.U. n° 29 del 29/01/2004 ) . Il provvedimento del G.S. Regionale così motivato : “ Per offese al D.G. durante il s.t. della gara ed al termine della stessa “, viene impugnato dalla A.C.V. Scandicci la quale ammette che l’allenatore abbia avuto una reazione in ordine ad una decisione tecnica, da lui non condivisa, presa dal D.G., e che tale reazione si è manifestata unicamente con frasi di protesta. Ammette ancora che l’A.A. ha più volte richiamato il tesserato ma che tutto ciò è sempre accaduto dopo la decisione del D.G.. Asserisce ancora la reclamante che alcune delle frasi riportate sul rapporto di gara “…possono essere state pronunciate non tutte dal Mariotti “ ma anche da altre persone presenti in panchina distante da dove operava circa 10 metri per cui l’A.A. può esser incorso in un errore di identificazione di coloro che le hanno pronunciate . Contesta inoltre la indicazione del minuto del secondo tempo a partire dal quale il comportamento del tesserato, fino allora corretto, è mutato . Conclude chiedendo una riduzione della sanzione nonchè la audizione personale di un proprio rappresentante e dell’allenatore stesso . Premesso che la audizione personale può essere richiesta unicamente da chi ha posto in essere il reclamo e non da altri, comprendendosi tra essi anche il tesserato sanzionato, la C.D. rileva che nel caso di specie la parte,ancorché ritualmente convocata con telegramma inviato all’indirizzo indicato, non si è presentata. Fatta tale premessa la C.D. ritiene non potere accogliere il reclamo dovendosi preliminarmente osservare come un allenatore, proprio in virtù dell’incarico assegnatogli, non può - se non condivide una decisione arbitrale - lasciarsi andare a reazioni di qualsiasi tipo e meno che mai tenere nei confronti degli ufficiali di gara comportamenti offensivi. Dall’esame degli atti di gara, costituenti come è noto l’unica fonte di prova per gli organi della giustizia sportiva, risulta che il Mariotti non solo si è sottratto a tale principio ma è stato più volte richiamato dall’A.A., come peraltro espressamente ammesso dalla stessa reclamante. Appare inoltre ininfluente lo stabilire il momento a partire dal quale sarebbe mutato il comportamento del Mariotti essendo accertato che egli ha continuato nel proprio atteggiamento fino alla fine della gara nonostante ricevesse specifiche esortazioni a cessarlo, dovendosi sanzionare il comportamento ed essendo irrilevante il tempo durante il quale esso si è verificato . Appurata la assoluta rispondenza dei fatti alla motivazione del provvedimento del G.S., osserva ancora la Commissione come la sanzione appaia del tutto conforme ai fatti contestati nonché ai precedenti in materia . P . Q . M . la C.D. respinge il reclamo disponendo, di conseguenza, l’incameramento della tassa .
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