COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org 163/04-rg.Reclamo della F.C. ESPERIA VIAREGGIO avverso la Decisione del G.S. che ha sanzionato la società con un ammenda di € 3.000,00. C.U. n.29 del 25/01/04.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org 163/04-rg.Reclamo della F.C. ESPERIA VIAREGGIO avverso la Decisione del G.S. che ha sanzionato la società con un ammenda di € 3.000,00. C.U. n.29 del 25/01/04. Durante la gara “GALLENO-ESPERIA VIAREGGIO”, valevole per il campionato di eccellenza gir.A, i sostenitori del Viareggio si sono resi protagonisti di svariati atteggiamenti offensivi e minacciosi nei confronti di un A.A. Quest’ultimo è stato oggetto di un continuo lancio di oggetti di vario genere per tutto l’arco della partita, anche di monete e sassi che, colpendolo, gli hanno provocato un momentaneo ma intenso dolore. Inoltre veniva esploso un petardo a distanza ravvicinata che gli procurava un leggero e momentaneo stordimento. Infine una ventina di sostenitori del Viareggio, dopo aver aperto un varco nella rete di recinzione, entravano sul terreno di gioco e uno di questi si avvicinava al D.G. assumendo un atteggiamento offensivo e minaccioso, tanto da costringere il medesimo ad abbandonare il campo per rifugiarsi nello spogliatoio, interrompendo la gara per 6 minuti. A fine gara la terna arbitrale lasciava gli spogliatoi con la scorta dei carabinieri. Per tutti i fatti sopra descritti il G.S. sanzionava la società del Viareggio con una ammenda pari a € 3.000,00 , essendo la medesima plurirecidiva nel lancio di oggetti verso gli ufficiali di gara. Propone reclamo la società la quale, pur confermando che i fatti descritti dall’arbitro sono realmente accaduti, ritiene che gli stessi sono stati un po’ “amplificati”. Chiede pertanto una riduzione dell’ammenda. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto descritto nel rapporto di gara, precisando che l’irruzione sul terreno di gioco dei sostenitori del Viareggio si è rivelato più un atto di protesta nei confronti della propria squadra che non un tentativo di violenza nei suoi confronti. Questa Commissione Disciplinare letti gli atti del procedimento ritiene i fatti contestati assolutamente provati e l’ammenda applicata assolutamente consona ai fatti stessi. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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