COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 35 del 11/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 170/04-sa. Impugnazione della S.S. “Voluntas” Trequanda in ordine all’esito della gara S.S. “Voluntas” Trequanda – Valdichiana del campionato di seconda categoria, Girone N, del 8 febbraio 2004.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 35 del 11/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 170/04-sa. Impugnazione della S.S. “Voluntas” Trequanda in ordine all’esito della gara S.S. “Voluntas” Trequanda - Valdichiana del campionato di seconda categoria, Girone N, del 8 febbraio 2004.- Con rituale gravame, contestualmente spedito alla società contro-interessata a mezzo di raccomandata AR ed allegandosi riscontro postale in questa sede, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l’assegnazione della vittoria, con pronuncia di questo Collegio, a proprio favore con il punteggio di 3-0 e pertanto la non omologazione del risultato conseguito sul campo. A sostegno della richiesta, invocando il dettato dell’art. 35 del regolamento del Settore Tecnico, sosteneva che aveva partecipato all’incontro in interesse il giocatore MOLINARO Giuseppe, il quale - nella stagione corrente - è stato altresì tesserato per la U.S. Torrita, di fatto partecipando, in qualità di allenatore, alla partita U.S. Torrita – S.S.V. Asciano del 1 novembre 2003 e alla partita U.S. Torrita – Pol. Pienza del 29 novembre 2003, valide per il campionato Jiuniores della provincia di Siena, come si evince dalle correlative liste gara .- La Società Valdichiana si opponeva a tale richiesta, resistendo al gravame con note – controdeduzioni a firma di un patrocinante legale, ed inoltrate in via scritta a questa Commissione con le quali, nel merito asseriva che la norma invocata delimitava la qualifica di tesserati con funzioni e mansioni tecniche ad una categoria di soggetti non riconducibili agli atleti calciatori, come anche specificato dall’ art. 13 Reg. Sett. Tecn.; si presentava, quindi, alla udienza di convocazione, tenutasi in data 6 marzo 2004, ove insisteva per la reiezione dell’atto di controparte, si riportava - illustrandole - alle precisate contro-deduzioni, e chiedeva la liquidazione delle spese legali per le spese sostenute nel presente giudizio, da porsi a carico della controparte che ha promosso il procedimento. Il reclamo deve essere respinto. Le circostanze di merito oggetto della decisione qui richiesta sono esattamente riportate negli atti delle due società sopra illustrati, ed, in quanto tali, non contestate; di tal che non possono dirsi in discussione i profili “in fatto”. In definitiva, è pacifico che alle gare U.S. Torrita – S.S.V. Asciano del 1 novembre 2003 e alla partita U.S. Torrita – Pol. Pienza del 29 novembre 2003, abbia partecipato, quale allenatore, il MOLINARO Giuseppe, poi impiegato quale calciatore nell’incontro di cui si contesta la omologazione del risultato. Ciò posto, la Commissione Disciplinare ritiene erronea la interpretazione offerta dalla reclamante delle norme disciplinanti la materia e di cui all’art.35, del Regolamento del settore tecnico – e, per rinvio ed integrazione dall’art. 13 stessa normativa. Richiamato il significato letterale della espressione “tecnico” che, anche concettualmente diversifica tale “operatore” dal soggetto “attivo sul campo” (in qualsivoglia disciplina), è appena il caso di richiamare come l’intero settore sia appunto organizzato e disciplinato da una “normativa di sistema”, quale quella più volte evocata, il “Regolamento del Settore tecnico” che ha quale testo principale e di riferimento la norma di cui all’art. 13, ove, in dettaglio si elencano i soggetti appartenenti a tali settore, all’uopo classificandoli e tra questi i direttori tecnici, gli allenatori di varie categorie, gli istruttori, i preparatori atletici, i medici sociali, gli operatori sanitari ausiliari. Ciò posto, laddove si precluda, con specifiche sanzioni, la promiscuità di attività tra i vari profili di partecipazione alle competizioni, non può non osservarsi come, per quanto concerne i divieti di impiego ascrivibili e riconducibili ai tecnici, si intenda fare riferimento ai soggetti così come sopra elencati ed alle quali categorie ed attività non appartengono i calciatori e le relative prestazioni, posto che questi ultimi hanno altra funzione, classificazione, impiego e disciplina di riferimento. Può essere utile richiamare tale testo ( art. 35 primo comma R.S.T.): “ I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse…) fatte salve talune eccezioni che qui non interessano) . Conclusivamente, l’attività - di cui si è detto quanto alle caratteristiche - e le mansioni diverse, devono essere interpretate – pur esse ampiamente diversificate e diversificabili – all’interno di quelle proprie del settore tecnico, posto che anche per quanto concerne le mansioni, con tale espressione si evoca “le funzioni di dettaglio” di un singolo operatore, e non è in essa sussumibile la prestazione atletica, propria del calciatore. Infine, questa Commissione ritiene non accoglibile la richiesta di liquidazione delle spese legali, di cui alla notula allegata dal patrocinatore costituitosi, pur a fronte della reiezione della impugnazione avversaria qui delibata, risultando vittoriosa la società resistente, da questi assistita nel presente giudizio. Ed invero, il “procedimento di giustizia sportiva” non mutua dal sistema processuale civile o penale o amministrativo ordinario norme per analogia né per espresso richiamo (sistema quest’ultimo, dunque, a cui è consentito rifarsi o attingere per meri profili e dati di esperienza professionale degli operatori) e, per normativa propria, non contempla la necessità di tale assistenza tecnica legale, che - di contro - è meramente facoltativa e come tale eventualmente ammessa. Ne consegue che, la norma all’uopo invocata dall’interessato, art. 29, n. 14 del C. di S. che così stabilisce “ L’Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori a carico della parte soccombente”, oltre a concedere discrezionalità, non sindacabile, al Giudicante (… può liquidare) per l’eventuale delibazione in ordine alle spese, le riconduce a quelle proprie del procedimento (cioè, di quello sportivo qui attivato: esemplificando, per istruttoria, amministrative, di consulenza, postali, ecc.) che, tra le sue norme non prevede, appunto, siffatta assistenza ai soggetti partecipanti. P.Q.M. Respinge il reclamo della S.S. “Voluntas” Trequanda e conferma - omologa il risultato della gara del 8 febbraio 2004 tra la stessa e la Valdichiana Calcio; dispone incamerarsi la relativa tassa.
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