COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 43 del 15/04/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo 39.- RECLAMO DELL’U.S. S.QUIRICO AVVERSO REGOLARITA’ GARA S.QUIRICO/ALBERESE DEL 3.4.2004 (1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 43 del 15/04/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo 39.- RECLAMO DELL'U.S. S.QUIRICO AVVERSO REGOLARITA' GARA S.QUIRICO/ALBERESE DEL 3.4.2004 (1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.42 dell'8.4.2004; -in data 8.4.2004 l'U.S. S.Quirico ha fatto pervenire i motivi di reclamo avverso la regolarita' della gara indicata in epigrafe. Il reclamo e' da dichiarare inammissibile per tardivita'. E' noto che, ogni anno, per consentire il tempestivo inizio delle fasi di spareggi o per promozioni e retrocessioni nonche' eventuali fasi di play-off e play-out e' adottato dal Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti''. Per la stagione sportiva 2003/2004 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 117/A del 20 gennaio 2004. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice Sportivo e' disposto che: ''gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24 n.3 C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara preceduto da telegramma o telefax entro le 24 ore del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa''. Il reclamo con le motivazioni e' stato ricevuto solo in data 8.4.2004 mentre la gara e' stata disputata in data 3.4.2004. Il reclamo pertanto e' fuori quindi dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale n117/A del 20.1.2004 ed e', pertanto, intempestivo. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, per tardivita', il reclamo come innanzi proposto dall'U.S. S. Quirico di S.Quirico (Grosseto) e dispone addebitarsi la tassa
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