COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 43 del 15/04/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo 41.-RECLAMO DELL’A.S. CAPANNE AVVERSO REGOLARITA’ GARA URBINO TACCOLA/ CAPANNE DEL 21.3.2004 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 43 del 15/04/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo 41.-RECLAMO DELL'A.S. CAPANNE AVVERSO REGOLARITA' GARA URBINO TACCOLA/ CAPANNE DEL 21.3.2004 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.38 del 25.3.2004; -all'esito della gara Urdino Taccola/Capanne, disputata il 21.3.2004 nell'ambito del Campionato Regionale di 1' categoria, la A.S. Capanne propone rituale reclamo adducendo che durante il primo tempo dell'incontro, in due fasi di gioco, i propri calciatori Caponi Lorenzo e Testi Nico erano stati duramente colpiti con un pugno da calciatori dell'U.S . Urbino Taccola; che a causa di cio' il Testi ed il Caponi avevano dovuto abbandonare il campo facendosi sostituire da riserve; che pertanto la gara non aveva avuto regolare effettuazione per la responsabilita ' della squadra avversaria. Chiede quindi applicarsi le disposizioni previste dall'art.13 comma 1 e 12 comma 4 del C.G.S.. Il gravame e' infondato. Risulta dagli atti ufficiali che gli episodi denunciati, avvenuti nel primo tempo della gara, sfuggirono alla percezione dell'Arbitro impegnato a controllare il gioco e dello stesso Commissario di Campo. L'art. 12 n.4 C.G.S. attribuisce agli Organi della disciplina sportiva il potere di stabilire, al verificarsi di fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, se tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento della gara ed in quale misura. La norma stessa prevede che l'Organo disciplinare, in siffatti casi, possa dichiarare la regolarita' della gara e, eccezionalmente, quando ne ricorrano gli estremi, annullarla, disponendone la ripetizione. Dal contenuto della norma si evince, quindi, che l'annullamento di una gara e la ripetizione della stessa hanno il carattere dell'eccezionalita' e che, pertanto, le condizioni e i motivi di siffatti provvedimenti devono essere rigorosamente vagliati e provati (cfr. C.A.F., Com. Uff. n.18/C 3.2.1982, App. Pol. Cellino). Nella specie non soccorrono invece prove sui reali motivi dell'abbandono dal campo dei calciatori, ne' risulta dimostrato il denunciato sovvertimento delle caratteristiche essenziali dell'incontro. Infatti ogni valutazione relativa a richiesta di applicazione dell'art. 12 C.G.S., deve essere fatta sulla base dei documenti ufficiali (privilegiando in ogni caso il referto arbitrale), le cui risultanze, se non sono manifestamente lacunose o contraddittorie, hanno efficacia probatoria piena ed indiscutibile. Il reclamo va quindi respinto, con il conseguente addebito della tassa. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Capanne di Capanne (Pisa) e dispone l'addebito della relativa tassa.
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