COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/04/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento di: Braccini Armando – presidente della Pol. Sieci Esteban Luna Vincente – Calciatrice Pol. Sieci Recepiti gli atti inviati dal Presidente del C.R.Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare , disponeva il deferimento del Dirigente e del calciatore in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S “ per avere sottoscritto , il calciatore, e trasmesso il presidente, un atto dove si dichiarava che il calciatore in questione non era mai stato affiliato a Federazione estera.”

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/04/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento di: Braccini Armando - presidente della Pol. Sieci Esteban Luna Vincente – Calciatrice Pol. Sieci Recepiti gli atti inviati dal Presidente del C.R.Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare , disponeva il deferimento del Dirigente e del calciatore in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S “ per avere sottoscritto , il calciatore, e trasmesso il presidente, un atto dove si dichiarava che il calciatore in questione non era mai stato affiliato a Federazione estera.” Dichiarazione risultata mendace come indicato dall’Ufficio tesseramenti. Inoltre , ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.G.S , veniva deferita anche la societa’ per respensobilita’ diretta nella violazione ascritta al Presidente. Rinviati dinanzi a questa Commissione per la trattazione del caso , in data 16.04.2004 , si presentava il sig. Bulli Mauro in rappresentanza del presidente Braccini e della Pol. Sieci come da delega in atti ed il calciatore Estaban accompagnato dal padre esercente la patria potesta’. Alle contestazioni della C.D , il signor Bulli , dichiarava l’assoluta estraneita’ della societa’ al fatto , avendo semplicemente recepito le dichiarazioni del giocatore e che comunque il tesseramento non si era mai concretizzato Il calciatore , dal canto suo, asseriva di non aver mai saputo che la semplice partecipazione a gare “amatoriali” , disputate in Spagna, sua patria di origine , mentre si trovava in un college , potessero determinare un tesseramento per quella Federazione e quindi ., nel sottoscrivere il documento in contestazione , lo aveva fatto consapevole di non essere in alcun modo vincolato . Per di piu’ , la firma era avvenuta dopo la consultazione con il padre , proprio per essere certo di non commettere nessun errore Dagli atti in possesso di questa Commissione , appare confermata la responsabilita’ dei soggetti in Causa La non eccessiva gravita’ dei fatti addebitati ed il mancato perfezionamento del tesseramento , conduce all’adozione di una sanzione che si stima equo determinare in MESI DUE di Inibizione per il Presidente della Pol. Sieci , la squalifica per MESI QUATTRO alla calciatrice in qualita’ di soggetto maggiormente responsabile del mendacio acclarato da scontarsi al momento di un suo tesseramento per la FIGC. Per quanto concerne infine , la responsabilita’ della Pol. Sieci , per la quale il sig. Braccini ricopre la carica di Presidente, appare congrua l’applicazione di una Ammenda pari a 100.00 EURO . P.Q.M La Commisisone Disciplinare dichiara la responsabilita’ di tutti gli incolpati in ordine alle contestazioni di cui all’oggetto ed infligge: Al Presidente la Inibizione fino al 22 Giugno 2004 Al Calciatore la squalifica per mesi QUATTROI Alla societa’ l’ammenda di 100,00 Euro
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