COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/04/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare Impugnazione dei calciatori MARIOTTINI Jacopo e SASSOLI Luca, tesserati per la U. S. Lucignano, avverso le decisioni adottate dal G.S. Regionale con squalifica per entrambi fino al 25 marzo 2006 (Com. Uff. n. 38 del 25 marzo 2004).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/04/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare Impugnazione dei calciatori MARIOTTINI Jacopo e SASSOLI Luca, tesserati per la U. S. Lucignano, avverso le decisioni adottate dal G.S. Regionale con squalifica per entrambi fino al 25 marzo 2006 (Com. Uff. n. 38 del 25 marzo 2004). Con rituale - analogo - gravame, i predetti tesserati adivano questa C.D. chiedendo la revoca delle sanzioni come sopra inflitte e che il G.S. regionale aveva così motivato, in modo identico, per entrambi: “Direttamente ed in concorso con altri calciatori partecipava ad una violenta contestazione nei confronti del Direttore di gara che in tale circostanza veniva colpito da un violento calcio ad una gamba riportando conseguenze fisiche come da certificato medico acquisito. In riferimento alla trasmissione degli atti dalla Commissione Disciplinare”.- Occorre preliminarmente rappresentare come le decisioni qui impugnate “derivino” dal precedente giudizio, tenutosi dinanzi alla medesima Commissione il 12 febbraio 2004, allorquando il calciatore DELL’EUGENIO Andrea, capitano della squadra della U. S. Lucignano (in occasione dell’incontro con il Marciano del 8 febbraio 2004) impugnò la squalifica inflittagli dal GS regionale fino al 12 febbraio 2006 (due anni) in ragione della responsabilità derivatagli dal ruolo ricoperto ed in conseguenza del gesto di violenza verso l’arbitro, pur commesso da soggetto diverso, durante lo svolgimento della gara e/o all’interno del recinto di gioco (e descritto - quanto al fatto - nelle sopra riportate motivazioni per il giudizio odierno), non essendo stato individuato l’autore del medesimo (art. 2 comma 2 C.G.S. che sostituisce – senza modifiche di rilievo ai fini che occupano - l’art. 5 del C. G. S). – Questa Commissione riservò la decisione. Successivamente, la U.S. Lucignano – sulla premessa di non essere stata in grado di fornire agli Organi di giustizia il nominativo del reale protagonista della condotta indebita che interessa - ha inoltrato al medesimo Giudice regionale una comunicazione, recante data 10 marzo 2004, pervenuta poi al Collegio, secondo la quale “…vengono comunicati i nominativi dei calciatori che si trovavano vicini all’arbitro nel momento dell’aggressione ritenendoli tutti responsabili solidali dell’atto di violenza: 1) SASSOLI Luca; 2) MARIOTTINI Jacopo; 3) NOCENTINI Luca… ” .- Alla luce di tale indicazione, con delibera del 5 marzo 2004, la Commissione Disciplinare riqualificava il capitano DELL’EUGENIO, revocando la sanzione a lui irrogata, e trasmetteva gli atti al Giudice regionale, per quanto di competenza, sospendendo, in via cautelare, dall’attività sportiva i tre tesserati sopra menzionati; ne scaturivano, quindi, le decisioni sanzionatorie di cui in rubrica e qui gravate, applicate ai tre predetti calciatori, due dei quali, il MARIOTTINI ed il SASSOLI, hanno introdotto il rispettivo gravame, da valutarsi in questa sede. Per completezza, occorre specificare che il terzo giocatore squalificato per due anni, NOCENTINI Luca, non ha interposto reclamo nei termini di rito e, pertanto, detta decisione, nei suoi confronti, è divenuta definitiva.- Gli attuali reclamanti hanno introdotto varie argomentazioni, anche in sede di audizione dinanzi a questa CD. Alla udienza del 23 aprile 2004, si presentava il MARIOTTINI, assistito da legale di fiducia, e già estensore dei motivi di impugnazione; quest’ultimo illustrava le tesi difensive anche nell’interesse del SASSOLI, per mandato rilasciatogli da quest’ultimo. In buona sostanza, si deducono: la erronea ricostruzione dei fatti; la erronea valutazione delle prove, con particolare riferimento agli stessi elementi circostanziali offerti dall’arbitro, in ogni caso, attestati sul dato del colpo unico inferto da un singolo soggetto e senza che altri fossero in alcun modo materialmente compartecipi; la vacuità e genericità della segnalazione della società, “soggetto interessato” all’esito del procedimento, avendo questa, comunque, sostenuto le ragioni del capitano nel reclamo precedente, con versione che non appare corredata da elementi di dettaglio più specifici e correlabili all’uno, piuttosto che all’altro, degli incolpati.- I reclami – riuniti in sede di udienza - sono fondati e devono essere accolti, qui richiamandone gli assunti ora sintetizzati, ritenuti da condividersi; pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, deve essere revocata. Risulta, in particolare, dal rapporto di gara che l’arbitro è “certo” di non avere potuto riconoscere l’autore materiale del gesto violento, senza neppure poter fornir il minimo contributo per la relativa individuazione tra gli atleti ( e non solo) che lo circondavano a fine della gara, con fare minaccioso e tumultuoso, relativamente al contesto in cui il calcio, di forte intensità - produttivo degli esiti descritti, con intenso dolore, certificati dal locale Pronto Soccorso, con evidenziata ecchimosi e prognosi di giorni sette – gli è stato sferrato da posizione retrostante la sua persona (egli di spalle). L’atto gara riporta una situazione concitata, con accerchiamento della sua persona di “tutti i giocatori”, quindi con numero superiore ai tre indicati dalla U.S. Lucignano. Ciò, ovviamente, non esclude che nel “frangente decisivo” e cronologicamente antecedente al colpo, tre individui gli potessero essere più a ridosso di altri, ma ai fini della decisione, il dato in parola non può svolgere chiarezza dirimente, avallando semmai la parziale persistente incertezza della ricostruzione. Ancora, il medesimo D.G. riporta il fattivo comportamento del capitano, pertanto, escludendone ogni suo coinvolgimento nel gesto indebito; segnala, oltre ai toni agitati e offensivi dei presenti, che nell’assembramento formatosi, ebbe a subire taluni spintonamenti, in rapida successione; tuttavia, quanto al calcio inflittogli in quei medesimi frangenti, non riferisce di condotte compartecipi o agevolatrici dell’azione del soggetto agente, quali, ad esempio, altro/i che lo trattenga/no o si frapponga/no, al fine di impedirne l’allontanamento e rendere più agevole o più efficace quel colpo. In definitiva, il presupposto oggettivo in ordine al quale l’Organo disciplinare è qui tenuto a provvedere ( episodio del calcio) è l’azione indebita, aggressiva e lesiva di un solo autore, questi protagonista di un solo colpo alla gamba. Correttamente il giudice di primo grado - nell’irrogare analoga sanzione a tre tesserati per tali fatti - ha evocato, per ciascuno di loro, il concorso con altri calciatori, spiegando, tuttavia, la motivazione, che tale condotta compartecipe aveva per oggetto la violenta contestazione nei confronti del DG e che, in tale circostanza, veniva colpito. Dunque, posti gli antefatti ora precisati, il “concorso dei tre giocatori” non ha (e non può avere, secondo principi generali in ordine all’addebito di responsabilità che non può che essere “personale”) ricaduta sulla iniziativa del singolo, pur posta in essere in quel dato contesto ambientale e materiale, salvo fosse emerso un collegamento causale o agevolatore “diretto” di essa con tali azioni plurisoggettive, che, nel caso di specie, è invece da escludersi o, quanto meno, risultato non provato. La vicenda disciplinare che occupa involge numerose tematiche complesse, con possibili variegate e non univoche intepretazioni: esemplificando, e solo per citarne taluna, può porsi il problema se - ai fini e per gli effetti della disciplina sulla “responsabilità del capitano per fatto altrui” - siano sindacabili e verificabili i criteri che hanno comportato la designazione da parte della società “dei colpevoli”, che, in astratto, potrebbero essere stati anche mutuati da opzioni o discriminazioni più che discutibili. - Conclusivamente, a giudizio del Collegio, il dato dirimente è costituito dal difetto di attribuibilità al MARIOTTINI e/o al SASSOLI di quel grave gesto, per mancanza di emergenze dirette e rassicuranti sulla rispettiva condotta materiale, tali – per univocità - da legittimare l’adozione di provvedimento sanzionatorio; o, quanto meno, ove intesa la indicazione della società dei loro nominativi quale elemento indiziario, lo stesso non appare confortato da altri che lo perfezionino e lo indirizzino in punto di accertamento della responsabilità personale, che, in questa sede – a differenza del profilo e della norma “sul capitano”, più volte evocata, di natura oggettiva e speciale ( quale eccezione nel sistema ) – attinge, come già anticipato, a regole ordinarie circa la necessaria attribuzione specifica dell’indebito al soggetto da sanzionarsi. - P.Q.M. Accoglie entrambi i reclami relativamente alle sanzioni adottate nei confronti di MARIOTTINI IACOPO e SASSOLI LUCA, e revoca entrambe le squalifiche loro inflitte. Dispone restituirsi le relative tasse.
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