COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 48 del 6/05/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del C.R.Toscana a carico di: 1)- NICOLETTI Costantino – Presidente della soc. Coverciano Calcio a Cinque 2)- COVERCIANO – Calcio a Cinque per rispondere : IL PRIMO della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S per avere , nella corrente stagione sportiva , in piu’ occasioni, permesso , anche quale dirigente accompagnatore ufficiale , oltre che Presidente la partecipazione al campionato Juniores di calcio a cinque , della societa’ Coverciano , utilizzando calciatori non tesserati per la stessa societa’ Coverciano o disattendendo le norme che regolano detto campionato in merito all’impiego di calciatori relativamente all’eta’. LA SECONDA della violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S per responsabilita’ diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 48 del 6/05/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente del C.R.Toscana a carico di: 1)- NICOLETTI Costantino – Presidente della soc. Coverciano Calcio a Cinque 2)- COVERCIANO - Calcio a Cinque per rispondere : IL PRIMO della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S per avere , nella corrente stagione sportiva , in piu’ occasioni, permesso , anche quale dirigente accompagnatore ufficiale , oltre che Presidente la partecipazione al campionato Juniores di calcio a cinque , della societa’ Coverciano , utilizzando calciatori non tesserati per la stessa societa’ Coverciano o disattendendo le norme che regolano detto campionato in merito all’impiego di calciatori relativamente all’eta’. LA SECONDA della violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S per responsabilita’ diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Alla riunione odierna si presentava il sig. Nicoletti , il quale non contestava nessuna delle imputazioni contestate ma a parziale giustificazione affermava che il tutto si era verificato per poter accontentare alcuni giovani calciatori. Infatti , essendo la soc. Coverciano una piccolissima realta’ con pochi giovani , non poteva partecipare al campionato con il pieno organico e nel contempo si riteneva necessario impiegare quei pochi giovani , in vere gare di campionato . Affermava altresi’ che fin dall’inizio “ questa anomalia” era conosciuta sia dalle altre squadre partecipanti che dai responsabili del Calcio a cinque. Il collegio , preso atto di quanto sopra , accertata la completa responsabilita’ del Nicoletti e conseguentemente della societa’ Coverciano cosi’ provvede: a)- Retrocessione all’ultimo posto della classifica della corrente stagione sportiva del campionato Junioires di Calcio a cinque e ammenda pari a 300.00 Euro alla societa’ Coverciano b)- Inibizione del Sig. Nicoletti fino al 06.06.2004
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