COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 50 del 10/05/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA Deferimento Il Presidente del C.R.T. della L.N.D. ha deferito a questa Commissione, in data 15 aprile 2004: · il presidente della A.S. Terranuovese Calcio per la violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. per aver richiesto ed ottenuto un tesseramento poi revocato; · il calciatore Kasmi Eriton anch’egli per violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. per aver sottoscritto richiesta di tesseramento, concesso e poi revocato, ed aver partecipato a 20 gare del campionato di seconda categoria; · la società A.S. Terranuovese Calcio per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al Presidente con conseguente violazione dell’articolo 2, comma 4, correlato con l’articolo 12, comma 8, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 50 del 10/05/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA Deferimento Il Presidente del C.R.T. della L.N.D. ha deferito a questa Commissione, in data 15 aprile 2004: · il presidente della A.S. Terranuovese Calcio per la violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. per aver richiesto ed ottenuto un tesseramento poi revocato; · il calciatore Kasmi Eriton anch’egli per violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. per aver sottoscritto richiesta di tesseramento, concesso e poi revocato, ed aver partecipato a 20 gare del campionato di seconda categoria; · la società A.S. Terranuovese Calcio per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al Presidente con conseguente violazione dell’articolo 2, comma 4, correlato con l’articolo 12, comma 8, del C.G.S. Espletate le formalità di rito le parti sono state convocate per l’odierna riunione. Preliminarmente il Presidente della C.D. ricostruisce lo svolgersi dei fatti che hanno determinato il deferimento. Il calciatore Kasmi ( cognome ) Eriton ( nome ), nato a Tirana il g .8 / 2/ 1974, è entrato in Italia il 20 / 1 / 1998 con un permesso di lavoro subordinato ed è residente in Terranuova Bracciolini dal giorno 7 / 8 / 2000. Nel corso dell’anno 2001 chiede, ed ottiene, a decorrere dal giorno 24 agosto, il tesseramento quale calciatore, a tempo indeterminato, a norma del 6 comma dell’art. 40 delle N.O.I.F. , disposizione che prevede la possibilità del tesseramento ai calciatori residenti in Italia che dichiarino, sotto la propria responsabilità di non essere mai stati tesserati per una Federazione estera. Detta norma, inoltre, prevede una deroga potendo il Presidente Federale autorizzare il tesseramento di un calciatore che provenga da Federazione estera, subordinando detta autorizzazione al fatto che dalla Istituzione di provenienza venga rilasciato il previsto” Transfert internazionale”. Il tesseramento richiesto dalla Società Terranuovese viene concesso dall’Ufficio competente con nota n° 5356 del giorno 24 agosto 2001 . Con ulteriore provvedimento in data 7 aprile c.a., assunto in applicazione dell’art 42 delle NOIF, l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. di Roma ha revocato il tesseramento concesso, avendo appurato la esistenza di precedente tesseramento del calciatore presso la Federazione Albanese, dandone comunicazione al C.R.T. il cui Presidente ha provveduto al deferimento di cui è causa. Alla odierna adunanza è presente il consigliere Torelli Mauro per delega del presidente della A.S. Terranuovese, che ha già depositato memoria a difesa, assistito dal legale di fiducia. Interviene, altresì, il calciatore Kasmi Eriton, assistito anch’egli dall’avvocato della società. Il consigliere pone in evidenza l’assoluta “buona fede” della società nell’intera vicenda. Il difensore, confermando l’esistenza della buona fede, riferendosi alla memoria tempestivamente prodotta, riafferma la non responsabilità della Società precisando, preliminarmente, essere la FIGC a conoscenza della provenienza del calciatore in questione da altra Federazione, per via dei precedenti tesseramenti nei quali era riportato, per ciascun anno, lo stesso numero di matricola. Riconosce, comunque, che il calciatore, nella corrente stagione, ha partecipato a n° 20 gare. Amplia, quindi, le eccezioni sollevate in punto di diritto con il richiamo agli articoli 12 del CGS e 42 delle NOIF, come già effettuato nella memoria depositata. In particolare, con riferimento all’art. 12, rilevata la data di entrata in vigore della modifica normativa, esclude dal comportamento della Società sia quell’evento doloso che la norma reca in sé, che l’elemento di colpa, quest’ultimo proprio per effetto della conoscenza, da parte della Federazione, della provenienza del calciatore. Conclude per vedere affermato, stante la mancanza di retroattività della norma nel caso di specie (art 42 NOIF ) il proscioglimento della Società e, di conseguenza, delle persone fisiche incolpate. Interviene il calciatore Kasmi che dichiara spontaneamente di non aver partecipato, nel 1999, alla prima gara della stagione, che ricorda essere gara di coppa, perché in attesa del transfert internazionale da parte della federazione albanese che, assume, essere giunto nel giro di una settimana. Il difensore, conclusivamente argomentando, reitera la richiesta di proscioglimento. Le affermazioni difensive rese dalle parti contrastano sia con la documentazione acquisita dalla C.D. in fase istruttoria, che con la normativa in vigore . Rileva a tal proposito la C.D., in via del tutto preliminare, come il calciatore sia stato tesserato con richiesta annuale nel corso degli anni 1999 = 2000 = 2001 ( fino al 24/8/2001 ) secondo la norma di carattere generale recata dall’art. 39 delle NOIF, cui vengono poste limitazioni con il successivo articolo 40 con il quale si regolamenta il tesseramento dei calciatori residenti in Italia attraverso la diversificazione delle formalità necessarie a seconda che il calciatore non sia stato mai tesserato per una Federazione straniera ( comma 6 ) o provenga da altra Federazione ( comma 11 ). La forma annuale di tesseramento poteva essere seguita fino al 26 luglio 2001, data di emanazione della circolare n. 6 della Presidenza della L.N.D.. Tale Circolare ha infatti precisato che possono essere tesserati per società della L.N.D. a tempo indeterminato, i calciatori stranieri residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per società di Federazioni estere , ponendo peraltro in rilievo la differenza esistente tra detta posizione e la posizione dei calciatori già tesserati all’estero, nella piena applicazione del disposto di cui all’art. 40 delle NOIF. Nel primo caso viene specificatamente posto a carico della Società richiedente il tesseramento l’obbligo di attestare tale posizione mediante dichiarazione congiunta del calciatore, facendo comunque salva la riserva dell’Ufficio Tesseramento della FIGC di effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate . Nel secondo invece il calciatore già tesserato per società estera può essere tesserato in Italia previa la produzione di una serie di documenti, primo fra essi, il transfert internazionale che, nell’ambito del settore dilettanti, deve comprendere la qualifica “ non professionista ” (comma 11 dell’articolo 40 delle NOIF). Premesso che la società sportiva è l’unico ente deputato a richiedere il tesseramento di un giocatore, non esistono dubbi interpretativi su quali debbano essere i soggetti chiamati a sottoscrivere la necessaria dichiarazione, avente carattere sostanziale agli effetti di ottenere il tesseramento. Tale certezza si rileva sia dal dovere essere la dichiarazione della società “congiunta “ a quella del calciatore, sia perché la norma è riferita a “ dichiarazioni rilasciate“, quindi plurime perché rese da più parti. La “ ratio” della circolare n ° 6 ha l’evidente scopo di far assumere alla Società una “ corresponsabilità “ per far fronte alla quale la Società può porre in essere i comportamenti che ritiene più opportuni. Eseguito in tal modo l’esame della normativa in vigore rimangono da esaminare le specifiche tesi difensive introdotte. I due articoli citati in diritto ( art. 12 C.G.S. e 42 N.O.I.F. ) non possono essere raffrontati non essendovi tra essi alcun nesso . Infatti l’articolo 42 , è inserito nel corpo di norme che riguardano l’aspetto organizzativo della Federcalcio e quindi nell’insieme di norme istitutive, che, nello stabilire la decorrenza della efficacia del tesseramento ( se ex tunc o ex nunc ), intende semplicemente indicare da quale momento il tesserato perde tale qualifica. Su tale punto non si può non concordare con la difesa sulla circostanza che, nella fattispecie, la revoca decorra dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento; il che significa che il calciatore ha perso la possibilità di giocare con la Società da detta data. Diversa è invece la portata dell’art. 12 del CGS costituito da norme indirizzate a regolamentare e sanzionare il comportamento di enti affiliati e tesserati. Detto articolo al comma 8 specifica, sic et simpliciter, che, ove una società abbia fatto giocare un tesserato cui sia stato revocato il tesseramento, essa è sottoposta alla sanzione di un punto di penalizzazione per ogni gara cui il calciatore abbia preso parte. L’unico termine applicabile è quello previsto dal disposto del 4 comma dell’art.42 del vigente Codice; tale disposto normativo, congiunto a quanto indicato con la già richiamata circolare n° 6 del luglio 2001, determina la impossibilità di intervenire sui campionati precedenti, qualora l’ufficio tesseramenti fosse incorso nel medesimo errore compiuto con la concessione del tesseramento in data 24/8/2001, mentre ha assoluta validità per il campionato nel quale, ancorchè con ritardo, sia stata scoperta la irregolarità. Così affermata la assoluta mancanza di connessione tra le due norme, occorre esaminare le argomentazioni a difesa a proposito dell’articolo 12 ovvero dell’esistenza ,o meno del dolo. E’ opportuno confrontare alcune date correlandovi le diverse dichiarazioni rese : · in data 21 agosto 1999 la societa Terranuovese richiede il tesseramento per un anno del giocatore Eriton Kasmi inviando, su richiesta dell’ufficio tesseramenti, una dichiarazione resa in data 1 settembre 1999 in cui si legge ……specifico inoltre che l’ultima società con la quale ho svolto attività agonistica è la società F.C. Tirana. · In data 15 settembre 2000 la società Terranuovese rinnova la richiesta di tesseramento annuale allegando la seguente dichiarazione resa dal giocatore in data 2 settembre 2000 ..” ..specifico inoltre di aver svolto attività sportiva agonistica nella società F.C. Tirana” · la circolare che regola il tesseramento dei giocatori stranieri è stata emanata in data 26 luglio 2001, · la società ha trasmesso la documentazione con la richiesta di tesseramento per Eriton Kasmi in data 9 agosto 2001 inoltrando, tra gli altri documenti, la dichiarazione resa dal giocatore, in pari data e su carta intestata della società, avente il seguente contenuto ..”Io sottoscritto Eriton Kasmi ….dichiaro sotto la propria responsabilità di non essere attualmente tesserato per nessuna società estera” · la F.I.G.C. ha concesso il tesseramento a tempo indeterminato con decorrenza 24 agosto 2001, quale calciatore “non professionista di nazionalità estera”. · Allegato alla memoria di parte risulta un documento non in originale, senza sottoscrizione, su carta non intestata e datato 2 settembre 2001, nel quale si legge la seguente dichiarazione ..” Io sottoscritto Eriton Kasmi … dichiaro di essere stato tesserato per Società F.I.G.C. nell’anno 1999-2000, 2000-2001 specifico inoltre di aver svolto attività sportiva agonistica nella Società F.C.TIRANA” · In data 11 febbraio 2004 il presidente della società A.S. Terranuovese Calcio invia all’ufficio tesseramenti una richiesta di rettifica precisando che per errore era stato trascritto prima il nome e poi il cognome del calciatore Eriton Kasmi , mentre il tesserato andava correttamente identificato come Kasmi Eriton. In tale richiesta si legge come ..dai tabulati risulti sempre l’errore sopra menzionato ..” Pertanto, come documentalmente provato dalla stessa, la Società era a conoscenza che il calciatore era stato tesserato, per attività agonistica, per la Società F.C. Tirana. Ciò significa che al momento della richiesta del tesseramento definitivo, pur in presenza di un mutamento della normativa, essa Società, in quanto unico soggetto autorizzato alla richiesta del tesseramento, avrebbe dovuto dare esecuzione alla procedura prevista dal comma 11 dell’art. 40 delle NOIF (richiesta di transfert), cosa non verificata. E’ altresì da rilevare come la dichiarazione resa dal calciatore, in allegato alla richiesta di tesseramento inviata in data 9/8/2001, per quanto redatta su carta della Società, non sia sottoscritta dal legale rappresentante per cui il documento appare privo della legittimità necessaria per la applicazione della norma in vigore al momento della richiesta. Non può inoltre la Commissione esimersi dall’ esaminare tale dichiarazione anche sotto il profilo dei contenuti, dovendo osservare come essa appaia redatta in modo evidentemente elusivo leggendovisi “ ……di non essere attualmente tesserato per nessuna società estera “ L’avverbio attualmente indica infatti una azione che avviene nel momento presente ( oggi ), laddove la norma è intesa a conoscere la eventuale pregressa appartenenza ad altra Federazione, applicandosi in tale ultimo caso una diversa, specifica normativa. E’ ancora da considerare che, pur in presenza di tali irregolarità, l’Ufficio addetto ha concesso, il richiesto tesseramento a tempo indeterminato, dovendosi comunque rilevare che si tratta di errore indotto dalla condotta surrettizia del calciatore che ha usato un avverbio che può ingenerare dubbio, in luogo della precisa, espressa, dichiarazione di negazione richiesta, accompagnata dal già richiamato comportamento della Società la quale, non sottoscrivendo la dichiarazione, pur facendo usare la propria carta intestata, ha inoltrato la richiesta con allegata la corposa documentazione prevista . La successiva dichiarazione resa dal calciatore in data 2 settembre 2001 sembra non aver tempestivamente raggiunto l’Ufficio Tesseramenti il quale, peraltro, si è attivato unicamente sulla base della richiesta di rettifica del nome del giocatore (11 febbraio 2004) cui evidentemente sono seguiti i necessari controlli che hanno condotto alla revoca di cui si discute. La C.D. ha constatato, con enorme sorpresa, che le richieste di tesseramento effettuate dalla Società sono riferite al calciatore Eriton Kasmi e non Kasmi Eriton così come previsto dalla scheda di richiesta di tesseramento della FIGC. La difformità risulta evidente dalla documentazione che, allegata dalla Società alla richiesta stessa di tesseramento, è stata acquisita da questo Giudice in fase istruttoria per cui, se errore vi è stato ( posto che si tratti di ciò ) non v’è dubbio che esso sia fatto direttamente imputabile alla Società, vertendo nei termini di quella colpa che la difesa della Società tende ad escludere, e confermata dal fatto che la stessa società aveva rilevato l’errore contenuto nei tabulati e non ne ha chiesto la rettifica se non quando vi è stata costretta a seguito di una contestazione in corso. Alla luce di queste considerazioni diventa ininfluente la circostanza che il numero di matricola sia rimasto invariato nel corso dei successivi tesseramenti anche nella considerazione che tutti i controlli vengono effettuati sulla base dei dati anagrafici ( Cognome e Nome in primis). Da quanto sopra si evidenzia il dolo sia della Società sia del calciatore dovendosi considerare che: · Il giocatore ha affermato in udienza, senza essere smentito dal rappresentante della società presente in aula, di non aver giocato la prima partita del campionato 1999 in quanto in attesa del Transfert internazionale richiesto, ovviamente, dalla società · La società ha effettuato la richiesta di tesseramento a tempo indeterminato sulla base di una dichiarazione del calciatore dal chiaro intento elusivo e, comunque, non conforme alle richieste della normativa vigente, mentre era perfettamente a conoscenza della pregressa attività agonistica del calciatore presso la Federazione albanese. Inoltre non ha sottoscritto la dichiarazione congiunta richiesta dalla più volte citata circolare n. 6/2001 pur consentendo al calciatore l’uso della propria carta intestata . · Ha continuato nella errata identificazione del calciatore inducendo l’Ufficio Tesseramenti in errore ( per sua stessa ammissione la società aveva rilevato l’errore nei tabulati che periodicamente pervengono ) operando la rettifica solo a seguito di un contenzioso istaurato. Sulla affermazione di responsabilità di una società che, anche se non per sua esclusiva responsabilità, abbia schierato in campo un calciatore tesserato, ma con tesseramento affetto da irregolarità tanto da essere poi, per tali irregolarità, revocato dagli organi competenti, esiste un preciso orientamento della C.A.F. ( C.U. n. 26/C della stagione 1989/1990) mai modificato. Deve ancora la Commissione rilevare come la modifica al quarto comma dell’articolo 12 del CGS sia stata introdotta nell’agosto 2003 mentre il provvedimento qui in esame si riferisce a gare del campionato 2003 / 2004 iniziato nel settembre 2003 . P.Q.M. La Commissione, constatata la responsabilità della società, e di conseguenza dei suoi tesserati, delibera di infliggere : · a Franco Matteini, presidente della A.S. Terranuovese Calcio la inibizione per anni uno · al calciatore Kasmi Eriton la squalifica per mesi sei · alla società A.S. Terranuovese Calcio la penalizzazione di punti venti ai sensi dell’articolo 12, comma 8, del C.G.S. da scontarsi nella presente stagione calcistica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it