COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 52 del 20/05/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo presentato dal G.S. Palleronese avverso la decisione del G.S. Provinciale di Massa che ha squalificato il sig. Velasquez Luis Marcelo fino al 15.09.2004. (C.U. N° 40 DEL 15.04.2004.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 52 del 20/05/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo presentato dal G.S. Palleronese avverso la decisione del G.S. Provinciale di Massa che ha squalificato il sig. Velasquez Luis Marcelo fino al 15.09.2004. (C.U. N° 40 DEL 15.04.2004.) Il Giudice Sportivo Provinciale squalificava fino al 15.09.2004 il sig. Luis Marcelo Velasquez poiché partecipava attivamente ad una rissa colpendo con un pugno al volto un giocatore avversario provocandogli una contusione. Il fatto accadeva nel corso della gara Pietrasanta / Palleronese del 07.04.2004. Con reclamo proposto la società chiede l’annullamento della sanzione, asserendo che il tesserato sia intervenuto per sedare la rissa e separare i contendenti, rilevando come l’arbitro abbia mal interpretato le sue intenzioni, ingannato dalla prospettiva al momento di individuare il gesto violento. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. ai fini istruttori, l’arbitro evidenzia che si trovava in una posizione ottimale, a non più di tre metri, e di aver quindi visto chiaramente l’accaduto. Il fatto è quindi acclarato e la tesi della società deve essere respinta. Esiste però margine per entrare nel merito dell’entità della sanzione comminata, che per motivi di equità con situazioni similari già affrontate, ma tenuto conto dell’aggravante della veste del Velasquez, può essere oggetto di mitigazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. Velasquez Luis Marcelo fino al 30.06.2004. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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