COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 52 del 20/05/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 231/04-gl. Gara Scintillapisaest – Lajatico ( 1 – 3 ) del 04/04/04. Campionato di II categoria. In C.U. Regionale Toscana n. 42 del 08/04/04 Reclamo della società Scintillapisaest avverso la squalifica del campo per due giornate e per la sanzione pecuniaria di €. 2.000,00:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 52 del 20/05/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 231/04-gl. Gara Scintillapisaest – Lajatico ( 1 – 3 ) del 04/04/04. Campionato di II categoria. In C.U. Regionale Toscana n. 42 del 08/04/04 Reclamo della società Scintillapisaest avverso la squalifica del campo per due giornate e per la sanzione pecuniaria di €. 2.000,00: - Per aver consentito a circa dieci sostenitori di penetrare all'interno del recinto di gioco a fine gara impedendo, di fatto, all'arbitro il rientro negli spogliatoi. Per avere, in particolare, due persone non identificate che dichiaravano di appartenere alle forze dell'ordine, avvicinato l'arbitro e, uno di esse, lo stringeva ad un braccio strattonandolo violentemente piu' volte. Quindi, lo stesso, afferrava il D.G. per il collo con violenza tanto da procurargli un forte e prolungato dolore obbligandolo a seguirlo con la forza. In tale frangente altro estraneo correva verso l'arbitro e mentre lo offendeva lo colpiva sulla nuca con un pugno. L'arbitro non poteva evitare il colpo in quanto sempre trattenuto dal sopra citato estraneo. In conseguenza di cio' il D.G. veniva a trovarsi in stato confusionale tanto e' vero che l'aggressore cercava nuovamente di colpirlo. L'Ufficiale di Gara era ancora impedito all'ingresso agli spogliatoi presidiati da sostenitori locali che gli rivolgevano offese e minacce. Solo con il sopraggiungere di CC. e Polizia di Stato l'arbitro riusciva a guadagnare gli spogliatoi. L'arbitro a seguito di quanto avvenuto era costretto a recarsi al Presidio Ospedaliero dove gli veniva rilasciata certificazione medica che viene acquisita agli atti e riportava conseguenze fisiche che si protraevano per molte ore dal termine dell'incontro. Recidiva specifica nel contegno offensivo e minaccioso dei propri sostenitori. Sanzione limitata per il fattivo comportamento di un Dirigente locale. Restano a carico della societa' responsabile gli eventuali danni subiti dall'arbitro. – La reclamante tende a ridimensionare l’accaduto ed anzi assume un atteggiamento tale da fare pensare che l’intervento nei confronti dell’arbitro debba essere inquadrato come un’azione di prevenzione contro la possibilità di inconvenienti alla figura del D.G., anziché come un’azione violenta nei suoi confronti. I soggetti che hanno “ protetto “ l’arbitro si sarebbero qualificati e sarebbero intervenuti soltanto “ad adiuvandum“ stante l’incertezza del D.G. nel raggiungere il proprio spogliatoio. La società non nega che il D.G. sia stato colpito da uno “scappellotto”, non indicando tuttavia il responsabile del gesto. La reclamante infine conclude per una riduzione della sanzione e per essere udita in giudizio. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce le proprie tesi, sottolineando di essere stato costretto a rientrare nello spogliatoio e non aiutato in tale senso e come i dirigenti della reclamante conoscessero il suo aggressore per averlo chiamato ripetutamente per nome. L’arbitro infine sottolinea che il colpo ricevuto è da qualificarsi come pugno e non come scappellotto. La società, udita all’udienza del 14/05/04, ha contestato il racconto dell’arbitro evidenziando come l’intervento in suo ausilio sia stato determinato allo scopo di salvaguardare la sua persona da un accenno di rissa fra i calciatori che stavano uscendo dal campo. Ribadisce inoltre l’assunto contenuto nel reclamo. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. In via preliminare il Collegio condanna in toto il comportamento della reclamante che deve essere biasimata per eccesso di scrupolo in quanto la disputa, a fine gara, riguardava esclusivamente i calciatori e non l’arbitro. Da ciò sorge spontaneo chiedersi per quale motivo vi sia stata tanta “premura” da parte della società, soprattutto se tale scrupolo viene messo in relazione ai modi rudi con i quali è stato trattato il D.G. Lo stesso dicasi per l’atto di violenza subito dal D.G.: appare alquanto strano che due soggetti intervenuti per “salvare” l’arbitro (?) di fatto permettano che questo venga colpito da un terzo. Effettuata questa osservazione preliminare la C.D. ha inteso verificare le conseguenze subite dall’arbitro a causa del pugno ricevuto. Orbene, dal referto ospedaliero, si evince una contusione cranica minima, con dimissioni immediate, senza alcun segno rilevabile o anomalie particolari. Da quanto esposto il Collegio trae il convincimento della completa responsabilità della società reclamante, tuttavia, senza che ciò possa in alcun modo evidenziare una qualche giustificazione circa il deprecabile comportamento posto in essere, ritiene che la sanzione vada calmierata, in tema di quantificazione, in relazione alle (per fortuna) minime conseguenze riportate dall’arbitro. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, riduce la sanzione pecuniaria da €. 2000,00 ad €. 1500,00, confermando invece la squalifica per due giornate del campo di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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